Conversione del permesso umanitario: irrilevanti i fatti sopravvenuti al diniego (TAR Sicilia n. 2973 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno, la sopravvenienza di un rapporto di lavoro in data successiva all’adozione e alla notificazione del provvedimento di rigetto non costituisce vizio del diniego reso dalla Questura. L’onere dell’Amministrazione di considerare i nuovi elementi favorevoli allo straniero riguarda esclusivamente quelli esistenti al momento in cui è stata esercitata la potestà amministrativa, in ossequio al principio tempus regit actum, dovendosi condurre il giudizio di legittimità con riferimento al momento di adozione dell’atto. Anche aderendo all’orientamento che impone la valutazione degli elementi concretizzatisi nel corso del procedimento e del giudizio, il ricorso è comunque rigettato ove la documentazione prodotta risulti inconferente rispetto al titolo richiesto e il permesso di cui si chiede la conversione non sia più in essere alla data dell’istanza, non potendo il contenuto dispositivo del provvedimento essere diverso da quello adottato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto della Questura con cui viene negata la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo, oltre al decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Il ricorrente era entrato nel territorio nazionale nel 2017 e aveva ottenuto la protezione umanitaria, con rilascio di un permesso valido fino al 2021. Nel maggio 2020 si era allontanato dal centro di accoglienza, con conseguente revoca dell’accoglienza.

Con istanza del gennaio 2021 chiede la conversione del titolo. La Questura notifica un preavviso di rigetto per carenza documentale e, in mancanza di integrazione, emette il diniego nel febbraio 2022. Il ricorso gerarchico viene respinto dalla Prefettura nel giugno 2022. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza, sul presupposto del fumus non sussistente in applicazione del principio tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta i primi due motivi, relativi alla motivazione e alla notifica, osservando che il preavviso di rigetto risulta indirizzato all’indirizzo indicato nella istanza di conversione, con infruttuosi tentativi di contatto al numero telefonico ivi indicato. Anche in difetto, gli elementi prospettabili non avrebbero condotto a diverso esito procedimentale.

Il nucleo della decisione riguarda i motivi sulla sopravvenienza del rapporto di lavoro. Il TAR richiama la giurisprudenza del CGARS secondo cui la sopravvenienza di un rapporto di lavoro successiva all’adozione del provvedimento di rigetto non può costituire vizio del diniego, applicando il principio tempus regit actum (CGARS n. 814 dell’11 luglio 2022).

Il Collegio dà conto del diverso orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui nella materia dell’immigrazione il giudizio amministrativo, in quanto giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto, impone la valutazione degli elementi concretizzatisi nelle more (Cons. Stato n. 4467 del 2022; Cons. Stato n. 2993 del 2023). Ritiene tuttavia preferibile aderire all’orientamento del CGARS, per l’approfondita disamina critica ivi condotta.

Il Tribunale precisa che, anche aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato, il ricorso non sarebbe accolto. L’istanza di conversione era priva della documentazione richiesta; il permesso umanitario era già stato revocato dal maggio 2020, prima della presentazione dell’istanza; la documentazione allegata al ricorso gerarchico riguardava un’assunzione come lavoratore dipendente, mentre il titolo richiesto era per lavoro autonomo. La documentazione era dunque inconferente e il titolo non più in essere, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il quarto motivo è dichiarato infondato perché fondato su affermazione non provata; anche ove dimostrata, costituirebbe base per un permesso per motivi umanitari, non per lavoro autonomo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e con ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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