Eccezione di incompetenza territoriale non integrabile d’ufficio nemmeno in appello (Cass. civ. Sez. I n. 7873 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della competenza territoriale si compie con esclusivo riguardo alla domanda, per come prospettata dall’attore, prescindendo da ogni indagine sul fondamento di essa: l’accertamento della fondatezza delle contestazioni del convenuto attiene al merito e va tenuto distinto dalle questioni di competenza. La contestazione della competenza territoriale derogabile costituisce eccezione in senso stretto, che il giudice non può integrare d’ufficio, e tale preclusione opera anche per il giudice di appello. Ne deriva che l’eccezione sollevata in primo grado con riguardo a un solo criterio di collegamento non può essere estesa, in sede di impugnazione, ad altri fori speciali, ove la relativa specificazione non sia stata ritualmente riproposta.
Il Fatto
Un soggetto agisce in giudizio davanti al Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento di due negozi fiduciari di intestazione di quote di una s.r.l. e l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento. Il convenuto contesta la competenza dell’ufficio adito, invocando la propria residenza in altro distretto e negando, quanto ai fori speciali, ogni applicazione dei criteri alternativi.
Il Tribunale accoglie la domanda e respinge l’eccezione, ritenendola non estesa a tutti i fori dell’art. 20 c.p.c.; la Corte d’appello di Milano conferma la decisione, qualificando peraltro come aspecifico il motivo sull’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Il soccombente ricorre in cassazione con quattro motivi: incompetenza territoriale, cessazione della materia del contendere, difetto di legittimazione attiva e mancata prova del patto fiduciario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza e richiama il principio, costantemente affermato in sede di legittimità, secondo cui la competenza si determina con riguardo alla domanda e non al suo fondamento. L’accertamento sulla fondatezza delle contestazioni del convenuto appartiene al merito e non può contaminare il giudizio sulla competenza.
Nel caso concreto, la domanda proposta consisteva nell’adempimento di un’obbligazione di fare del fiduciario. Il convenuto, in primo grado, aveva contestato la competenza invocando la propria residenza ai sensi dell’art. 18 c.p.c. e, quanto ai criteri dell’art. 20 c.p.c., si era limitato a negarne l’applicabilità sul presupposto dell’inesistenza di alcun accordo con l’attore. Tale difesa non integra una contestazione idonea a estendere l’eccezione a tutti i fori speciali.
La Corte rileva che il ricorrente non indica quali censure fossero state effettivamente proposte davanti alla corte territoriale in sede di impugnazione. Poiché non deduce di aver riproposto in appello le specifiche contestazioni dei fori ex art. 20 c.p.c., correttamente il giudice di secondo grado non le ha esaminate.
Il passaggio centrale è di carattere processuale: la contestazione della competenza territoriale derogabile è eccezione in senso stretto, riservata alla parte e sottratta al rilievo officioso, e tale regime vale anche davanti al giudice di appello. Il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto agli altri motivi, la Corte ne rileva l’inammissibilità per duplice ragione: essi invocano un vizio non più esistente, il vecchio art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, e mirano in realtà a riproporre un giudizio sul fatto, senza porre alcuna questione giuridica ammissibile ai sensi degli artt. 360 e 366 c.p.c.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre accessori, disponendo l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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