Termini VIA perentori anche per impianti non prioritari entro la quota (Cons. Stato n. 1615 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità nella trattazione delle istanze di valutazione di impatto ambientale dettati dall’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, anche nella formulazione introdotta dal d.l. n. 153/2024, non derogano alla perentorietà dei termini del procedimento, sancita dall’art. 25, comma 7, cod. ambiente: manca una deroga espressa e non sussiste incompatibilità, poiché la novella chiarisce che la disciplina sulle quote non pregiudica il rispetto dei termini di legge. La perentorietà è tuttavia sui generis: all’inerzia non consegue alcuna decadenza dal potere, cosicché il silenzio resta inadempimento e il proponente può esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. anche per impianti non prioritari. L’ottemperanza va però strutturata senza alterare il sistema delle quote: il progetto vittorioso è definito in priorità solo entro la quota di trattazione riservata ai progetti PNIEC non prioritari. Il silenzio assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 opera anche per gli atti delle amministrazioni preposte a interessi sensibili, compresi i beni culturali.

Il Fatto

La società appellata presenta il 1° aprile 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istanza di VIA positiva, nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ex art. 27 cod. ambiente, per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 19,42 MW, comprensiva di autorizzazione paesaggistica e culturale. Dichiarata la procedibilità e pubblicato l’avviso, la conferenza di servizi decisoria non esaurisce i lavori entro il termine del 16 maggio 2024. Seguono solleciti e diffide.

La società agisce quindi contro il silenzio. Il TAR Puglia accoglie il ricorso, respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, qualifica gli atti medio tempore intervenuti come endoprocedimentali e ordina al Ministero di provvedere con atto espresso. Propongono appello i due Ministeri.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’appello. Il primo motivo, relativo alla discrasia tra i termini di trenta e sessanta giorni nella sentenza appellata, è ricondotto a mero errore materiale: prevale il termine espresso nella motivazione. Le eccezioni di rito dell’appellata sono rigettate per l’infondatezza nel merito.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra priorità di trattazione e perentorietà dei termini. Il Consiglio di Stato ricostruisce l’art. 8 cod. ambiente nei suoi criteri di precedenza e nel regime transitorio del comma 1-bis, che fissa soglie di potenza per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici prioritari. Il progetto in esame, sotto tali soglie, rientra tra i PNIEC non prioritari. Ciò non incide sulla natura del termine: l’art. 25, comma 7 qualifica perentori tutti i termini della VIA e l’art. 3-bis cod. ambiente esclude l’abrogazione per incompatibilità, esigendo una dichiarazione espressa che non vi è stata. La stessa novella del 2024 chiarisce che la disciplina delle quote non pregiudica il rispetto dei termini, come affermato in Cons. Stato, Sez. IV, n. 3465 del 2025 e n. 6503 del 2025.

La perentorietà è però sui generis: per i procedimenti ambientali non vale il silenzio significativo e l’amministrazione tardiva non perde il potere. Il silenzio resta dunque inadempimento ex art. 2 della legge n. 241/1990, con accesso all’azione avverso il silenzio e al risarcimento del danno da ritardo. Il richiedente di un impianto minore è titolare dell’interesse alla definizione del procedimento.

La Corte corregge però l’effetto conformativo: chi ottiene una pronuncia favorevole non può scalzare il criterio cronologico e il sistema delle quote. L’amministrazione va condannata a valutare il progetto entro un termine, ma sempre nell’ambito della quota di appartenenza, pari ad almeno due quinti per i progetti non prioritari. La tutela giurisdizionale resta effettiva senza frustrare l’impianto legale.

Sul secondo fronte, il collegio conferma l’operatività del silenzio assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, che il comma 3 estende alle amministrazioni preposte a interessi sensibili, beni culturali inclusi. L’art. 25, comma 2-quater cod. ambiente non è invocabile per l’inerzia della Soprintendenza e non esclude il combinato disposto con l’art. 17-bis. La direttiva 2011/92/UE non impone il provvedimento espresso in senso ostativo al meccanismo tacito. I Ministeri sono quindi condannati a provvedere entro novanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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