Decreto ingiuntivo non opposto ottemperabile davanti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1884 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Fra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, ai fini dell’esperibilità dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, rientra anche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. va interpretato nel senso che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e risulti provato l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti esecutivi e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, divenuto definitivo a seguito di decreto di esecutorietà, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di carta elettronica del docente, oltre interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo era stato notificato all’amministrazione, che non aveva adempiuto. L’amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma, senza contestare l’inadempimento. La causa è pervenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo. Il Collegio osserva che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. annovera tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato quelli per i quali può essere proposta l’azione di ottemperanza.

Il TAR ritiene che in tale categoria rientri anche il decreto ingiuntivo, purché non impugnato nei termini di legge. Il provvedimento monitorio, una volta definitivo, acquista stabilità equiparabile al giudicato e diventa titolo per l’esecuzione davanti al giudice amministrativo. Sul punto il Collegio richiama il precedente TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 153 del 2021.

Nel merito, il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Il silenzio dell’amministrazione, non accompagnato da contestazione specifica, consente di ritenere provato l’inadempimento, secondo il principio in tema di prova del fatto non specificamente contestato richiamato dal Collegio (CGARS n. 703 del 2011).

Il TAR verifica inoltre il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, risultando osservate le formalità procedurali. Accertato l’inadempimento, il ricorso va accolto.

Il Collegio ordina al Ministero di adottare i provvedimenti esecutivi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega, anche al fine di prevenire ulteriori esborsi configurabili come danno erariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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