Annullamento revoca licenza caccia per carenza istruttoria e difetto motivazione (C.G.A.R.S. n. 370 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia presuppone l’accertamento effettivo dei fatti posti a suo fondamento e la loro riferibilità soggettiva al titolare del provvedimento ampliativo. La carenza di istruttoria e il conseguente difetto di motivazione rendono illegittimo il provvedimento che si limiti a recepire una segnalazione all’autorità giudiziaria priva di esito processuale, senza verificare che la condotta contestata sia imputabile al destinatario. È illegittima la revoca adottata in presenza di una spontanea iniziativa di regolarizzazione dell’interessato e in assenza di elementi che ne dimostrino la consapevole detenzione delle armi. Il provvedimento di revoca, inoltre, non può fondarsi su un giudizio di in affidabilità espresso dall’amministrazione solo pochi mesi prima con il rilascio del titolo, senza motivare il mutamento di valutazione.

Il Fatto

Il Questore di Trapani revocava con decreto dell’11 novembre 2016 la licenza di caccia rilasciata all’appellante il 29 marzo 2016, appena nove mesi prima. La revoca si fondava su una segnalazione dei Carabinieri di Pantelleria del 17 luglio 2016, che contestava all’interessato la detenzione abusiva di armi e la mancata comunicazione del trasferimento, per avere detenuto nell’abitazione alcuni fucili appartenuti al padre defunto senza la relativa denuncia.

Il ricorrente deduceva di essere minorenne all’epoca del decesso del genitore, avvenuto nel 2000, e di non avere mai saputo dell’esistenza delle armi, sempre rimaste nella disponibilità della madre. Egli rappresentava di essersi presentato spontaneamente in caserma, all’inizio di luglio 2016, per denunciare la detenzione. Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, respingeva il ricorso con la sentenza n. 03198/2023; avverso tale pronuncia è proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento in punto di fatto e valorizza la spontanea iniziativa dell’appellante. Dalla comunicazione dei Carabinieri emerge che fu l’interessato a recarsi in caserma per denunciare le armi, indicandone marche, modelli e matricole, e che fu l’Arma a chiedere di rinviare la formalizzazione della denuncia per svolgere verifiche sui registri e sui titoli di possesso. Tale richiesta, osserva il giudice, non svaluta il rilievo soggettivo e oggettivo dell’iniziativa.

La Corte rileva poi che dagli atti risulta incontestabile che alla data della morte del padre l’appellante era minorenne. Ne consegue che l’unico soggetto tenuto alla denuncia era la madre, e che l’appellante poteva confidare di non essere mai divenuto detentore in luogo di lei. Non emergono, pertanto, elementi per ritenere integrata una condotta sussumibile nei reati oggetto della segnalazione.

Il Collegio sottolinea come la segnalazione non abbia avuto alcuno sviluppo processuale: dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, entrambi del 4 aprile 2023, risulta che nulla è iscritto a carico del ricorrente. Rispetto ai termini previsti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari, la Corte desume che la segnalazione non ha avuto alcun seguito.

Su queste basi il provvedimento impugnato è ritenuto viziato da una evidente carenza di istruttoria e da un conseguente difetto di motivazione. L’appello è accolto, la sentenza gravata è riformata, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento questorile è annullato. Le spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza delle parti appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *