Accesso agli atti e nullità della comunicazione: irricevibilità dei motivi aggiunti esclusa (C.G.A.R.S. n. 307 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di un atto amministrativo effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata produce conoscenza legale, in caso di mancata consegna, solo dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. La sola busta recante il numero di raccomandata e la schermata del gestore postale sull’esito della spedizione non costituiscono prova certa della comunicazione, a fronte di specifica contestazione. Ne consegue l’erroneità della declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti fondata sul perfezionamento della comunicazione. Il superamento di tale eccezione non comporta però l’accoglimento nel merito: l’istanza di accesso agli atti è infondata quando i dati catastali indicati a fondamento della legittimazione sono errati, non essendo l’errore materiale emendabile in corso di causa.

Il Fatto

L’ISMEA bandiva un’asta pubblica per la vendita di terreni, tra cui un fondo rustico sito nel Comune di Licata, aggiudicato a una società. Il ricorrente, assumendosi comproprietario di un fondo confinante, presentava istanza di accesso agli atti della procedura per tutelare il proprio diritto di prelazione. Non ricevendo riscontro, impugnava il silenzio-diniego formatosi sull’istanza.

Nelle more del giudizio l’ISMEA depositava una nota con cui negava l’accesso, rilevando l’opposizione dell’aggiudicataria, l’inesistenza di una particella confinante con i dati indicati e il decorso del termine per la prelazione. Il ricorrente impugnava la nota con motivi aggiunti. Il TAR Sicilia dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibili i motivi aggiunti, ritenendo perfezionata la comunicazione del provvedimento e tardiva la notifica del ricorso. Proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. rileva anzitutto che l’appello investe solo il capo relativo all’irricevibilità dei motivi aggiunti, non quello sull’improcedibilità del ricorso introduttivo. Quel capo è pertanto passato in giudicato, con la conseguenza che l’impugnazione può condurre solo a una modifica parziale della sentenza.

Sul merito dell’eccezione, l’appellante contesta il computo del termine, sostenendo di dover includere i trenta giorni di compiuta giacenza previsti dal regolamento postale. La Corte ricostruisce il meccanismo: l’Amministrazione può avvalersi del servizio postale e della consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo. Quando la distribuzione non riesce, deve essere dato avviso di giacenza, e solo da quel rilascio si presume la conoscenza dell’atto.

Nel caso concreto manca però la prova dell’avviso di giacenza. La documentazione prodotta dall’ISMEA si limita alla busta con il numero di raccomandata e alla schermata del gestore postale sull’esito della spedizione. Per la Corte quest’ultima non è fonte certa di prova, soprattutto a fronte di un’espressa contestazione dedotta con apposito motivo di appello. I motivi aggiunti, dunque, non potevano essere dichiarati irricevibili.

Il superamento di tale eccezione non giova tuttavia all’appellante nel merito. La Corte rileva che la qualità di comproprietario del fondo confinante è contestata: l’ISMEA aveva negato l’accesso per l’inesistenza di una particella confinante identificata con i dati indicati. L’appellante ammette l’errore, precisando che il fondo è censito al foglio 12 e non al foglio 13.

L’errore è tutt’altro che irrilevante. I dati catastali sono essenziali per l’identificazione del terreno e per la legittimazione dell’istanza di accesso. Non si tratta di un errore materiale emendabile in corso di causa, tanto più che la stessa indicazione errata è stata ripetuta nell’atto di appello. L’appello è quindi respinto, con parziale rettifica della sentenza nel senso del rigetto anziché dell’irricevibilità dei motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono compensate, potendo l’istanza di accesso essere riproposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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