Conflitto di competenza esecutiva e sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 32370 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, purché questo sia idoneo a produrre concreti effetti esecutivi. Il fondamento è nell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che parla di “provvedimenti” e non di “condanne”. La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., pur iscritta al casellario giudiziale, esaurisce la propria efficacia nell’ostare a un ulteriore proscioglimento per la stessa causa: non contiene statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione e non radica quindi la competenza esecutiva.
Il Fatto
Il condannato chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, la declaratoria di estinzione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Il giudice adito trasmetteva gli atti per competenza al Tribunale di Milano, sul rilievo che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico dell’istante era stata emessa da quel tribunale.
Il Tribunale di Milano sollevava conflitto di competenza. Rilevava che la sentenza indicata era una assoluzione per particolare tenuità del fatto, decisione priva di statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive e dunque inidonea a radicare la competenza nella fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dapprima accertato la sussistenza del conflitto, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.: due giudici dell’esecuzione avevano reciprocamente ricusato la propria cognizione sull’istanza del condannato, determinando una stasi processuale che gli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. demandano alla soluzione della Cassazione.
Il principio applicato è quello secondo cui, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se si tratta di una sentenza di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi. La Corte richiama la continuità con il precedente Sez. I n. 9547 del 15/01/2018.
Il fondamento è nell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che non usa il termine “condanna” ma la formula più ampia di “provvedimenti”, così ricomprendendo le pronunce, diverse dalla condanna, idonee ad aprire una fase esecutiva, come chiarito da Sez. I n. 51171 del 19/09/2023.
È però necessario un concreto rilievo esecutivo. Nel caso di specie tale rilievo manca: l’iscrizione nel casellario della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. produce solo l’effetto di ostare a un ulteriore proscioglimento ai sensi dello stesso articolo. Non incide sulla fase esecutiva, ma sulla valutazione del giudice di merito in sede di cognizione. Di qui la definizione di “condanna occulta”: pronuncia con effetti ostativi e deteriori, ma non esecutivi.
La Corte ha poi affermato il proprio potere di individuare la competenza anche in capo a un “terzo giudice”, non vincolata alle indicazioni dei giudici in conflitto né alla qualificazione giuridica del fatto, come già statuito da Sez. I n. 5610 del 26/01/2022. Al momento dell’istanza di estinzione ex art. 445 cod. proc. pen., la sentenza suscettibile di sviluppi esecutivi divenuta definitiva per ultima era, in realtà, altra pronuncia emessa dal Tribunale di Milano e confermata in appello, divenuta irrevocabile in data anteriore rispetto a quella indicata dal giudice in conflitto. Il conflitto è stato quindi risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, ma per ragioni diverse da quelle prospettate dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia.
Nota della Redazione
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