Accesso agli atti e annullamento in autotutela del permesso di costruire (TAR Campania n. 3142 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è funzionale alla tutela di posizioni giuridiche meritevoli e va riconosciuto per la documentazione posta a fondamento del ritiro in autotutela di un titolo edilizio. L’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione circa la proponibilità delle azioni giudiziarie dell’istante, né alla maggiore o minore utilità dell’accesso. Restano invece sottratti all’accesso gli atti formati su delega dell’autorità giudiziaria penale e le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il diniego tacito diviene improcedibile quando sopraggiunga, nel corso del giudizio, un provvedimento espresso sull’istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune di accedere agli atti istruttori del procedimento conclusosi con l’annullamento del permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un fabbricato. Non avendo ricevuto risposta, ha impugnato il diniego tacito, deducendo la propria legittimazione e un interesse meritevole di tutela.
Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente lamentava la mancata esibizione dell’atto che aveva dato impulso al procedimento e di ulteriori atti istruttori, richiamati nel provvedimento di annullamento del titolo edilizio, tra cui la tavola del PUC, l’elenco delle acque pubbliche e la documentazione relativa a un uso civico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso del Comune sull’istanza di accesso, che ha consumato l’interesse all’impugnazione del silenzio.
Quanto ai motivi aggiunti, il primo profilo riguardava la mancata esibizione dell’atto di impulso, che la ricorrente assumeva essere un esposto. Il Comune ha dedotto di non aver ricevuto alcuna denuncia, ma di aver effettuato un sopralluogo su richiesta della Stazione dei Carabinieri. Su questo punto il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in presenza di un’indagine penale, gli atti formati su delega dell’autorità giudiziaria non sono ostensibili, mentre resta possibile l’accesso agli atti di accertamento compiuti dagli organi comunali nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative. Nel caso concreto, è stata esclusa l’esistenza di un atto di denuncia ricevuto e non osteso.
Il ricorso è stato invece accolto con riguardo all’esibizione della tavola B 3.3 del PUC, dell’elenco delle acque pubbliche e degli atti istruttori relativi all’uso civico. Si tratta di documentazione concernente le circostanze fattuali poste a base del ritiro in autotutela del permesso di costruire, rispetto alla quale è apprezzabile l’interesse e la legittimazione all’accesso, trattandosi di atti funzionali alla tutela di posizioni giuridiche meritevoli.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui i presupposti dell’accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, sono la legittimazione, la motivazione e l’interesse attuale e concreto; l’amministrazione deve verificare l’inerenza del documento alla posizione dell’istante, senza sindacare la proponibilità delle azioni giudiziarie. Ne è derivata la condanna all’esibizione della documentazione entro trenta giorni, previo adempimento di quanto indicato nella comunicazione di riscontro, con compensazione delle spese per l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.