Sopravvenienze nella conversione del permesso di soggiorno e requisiti al diniego (TAR Campania n. 3153 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno l’Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti alla data di adozione del provvedimento di diniego. Le sopravvenienze intervenute dopo tale data, ancorché comunicate prima della notifica dell’atto, non sono rilevanti ai fini dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, perché il provvedimento è già formato e la sua comunicazione non ne sposta la data. La certezza della situazione abitativa costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del titolo: la sua mancanza integra ragione di rigetto, non sindacabile sul piano della partecipazione procedimentale ove il provvedimento abbia natura vincolata. Le condizioni di vita e la regolare presenza sul territorio non assumono rilievo dirimente in assenza dei requisiti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso per motivi umanitari, chiedeva nel 2019 la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dichiarando un contratto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro cessava nell’aprile 2020. Nel gennaio 2021 l’interessato apriva una partita IVA come muratore, chiedeva l’iscrizione alla Camera di Commercio, otteneva il cambio di residenza e si registrava presso il Centro per l’Impiego.
Con pec del 23 gennaio 2021 portava tali circostanze a conoscenza della Questura, chiedendo la modifica dell’istanza in permesso per lavoro autonomo o per attesa occupazione. La Questura comunicava il rigetto con pec del 15 febbraio 2021, riferito a un decreto datato 10 dicembre 2020. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e richiama il proprio orientamento sulle sopravvenienze, espresso in tema di titoli di soggiorno con la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5772 del 10 settembre 2021. Rilevano solo le circostanze anteriori alla data del provvedimento, conosciute o conoscibili dall’Amministrazione; quelle collocate tra l’adozione e la comunicazione non incidono ai fini dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
La Questura aveva emesso il diniego il 10 dicembre 2020. Le comunicazioni del ricorrente risalgono al 23 gennaio 2021, quando l’atto era già formato. La notifica tardiva non sposta la data di adozione: le sopravvenienze non dovevano quindi essere valutate.
Il Collegio rileva inoltre che i requisiti mancavano già all’atto della domanda. Il provvedimento impugnato, sul punto non contestato, evidenzia l’assenza dell’attestato di conferma del contratto e del certificato di residenza, e la documentazione restava incompleta anche dopo il preavviso di rigetto. L’interessato risultava irreperibile all’indirizzo dichiarato; le verifiche accertavano che aveva lasciato la struttura di accoglienza in data anteriore all’istanza e che il rapporto di lavoro si era interrotto il 21 aprile 2020, senza altre attività dichiarate.
La stabile sistemazione alloggiativa è presupposto indispensabile del titolo, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3710/2013 e Sez. VI, n. 3961/2008, e alla sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 3924/2019: la precarietà abitativa, connessa alla sostanziale irreperibilità, legittima il rigetto per le esigenze di sicurezza e di controllo.
Le residue censure sono infondate. L’eventuale deroga alle garanzie partecipative non rileva, perché ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis, il provvedimento è vincolato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2710 del 1.4.2025). Le condizioni di vita e la regolare presenza sul territorio non assumono rilievo dirimente. Il ricorso è respinto, con spese compensate e conferma del patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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