Accesso agli atti applicativi della delibera regionale e onere di ostensione (TAR Toscana n. 1514 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio sull’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni, la nota con cui l’amministrazione riscontra l’istanza del richiedente, ove ambigua, va letta unitamente alle deduzioni difensive con le quali l’ente afferma di non avere adottato atti applicativi. Le due affermazioni vanno armonizzate: se l’assenza di provvedimenti inerenti alle prescrizioni terapeutiche si spiega con la discrezionalità del medico nella scelta del principio attivo, la trasmissione della delibera agli organi interni fa ragionevolmente presumere che documenti attuativi di carattere organizzativo siano stati formati. Tali documenti, ove esistenti, vanno ostesi al richiedente, per le parti di interesse, entro il termine fissato dal giudice. Il difetto di strumentalità dell’istanza non può essere dichiarato in via cautelare ove non emerga in maniera manifesta.

Il Fatto

Due società farmaceutiche chiedono all’Azienda USL competente la copia degli atti adottati o in corso di adozione in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 192 del 26 febbraio 2024, che ha assegnato obiettivi di performance agli enti del servizio sanitario regionale. Gli allegati della delibera indicano percentuali di prescrizione di alcuni principi attivi a scapito di quelli commercializzati dalle ricorrenti.

La prima società non riceve alcun riscontro e impugna il silenzio-diniego. La seconda riceve una nota che si limita ad affermare l’avvenuta trasmissione della delibera ai dipartimenti clinici e al controllo di gestione, senza indicare l’oggetto della trasmissione né gli esiti. Entrambe propongono ricorso per l’annullamento del diniego e per l’ordine di esibizione dei documenti. L’Azienda si costituisce in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di strumentalità e il carattere generico ed esplorativo delle istanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, stante l’identità della fattispecie sottesa. Passa poi allo scrutinio delle eccezioni dell’amministrazione. Quanto al ricorso della seconda società, la nota impugnata è giudicata difficilmente decifrabile: manca del complemento oggetto, poiché non è scritto che cosa sia stato notificato, e solo in giudizio l’ente ha chiarito che l’oggetto era la stessa delibera e che non vi sono stati atti di recepimento. Il ricorso è pertanto tempestivo, essendo stato notificato entro trenta giorni sia dalla scadenza del termine per la formazione del silenzio sia dalla nota stessa.

Quanto a entrambi i gravami, il Tribunale esclude che le istanze difettino di strumentalità. Il difetto, nell’assunto dell’amministrazione, deriverebbe dal fatto che il pregiudizio delle ricorrenti dipende dalla delibera regionale, non impugnata. Il Collegio ritiene che tale difetto non emerga in maniera così manifesta e rinvia lo scrutinio sul momento perfezionativo dell’effetto lesivo all’opportuna sede di cognizione.

Nel merito, il Tribunale pone a confronto due dati: la trasmissione della delibera ai dipartimenti e al controllo di gestione per la definizione del budget 2024, emergente dalla nota del 20 settembre 2024, e la deduzione in giudizio dell’assenza di atti successivi. Il Collegio li armonizza. L’assenza di provvedimenti inerenti alle prescrizioni si spiega con la discrezionalità del singolo medico nella scelta tra l’uno o l’altro principio attivo. Sul piano organizzativo, invece, la nota fa ragionevolmente presumere che documenti attuativi siano stati formati, a titolo esemplificativo quelli per la definizione del budget.

Ne discende l’accoglimento dei ricorsi nei limiti indicati: i documenti esistenti vanno ostesi alle ricorrenti, per le parti di relativo interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti per la particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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