Ottemperanza e notifica del titolo esecutivo senza formula: decorrenza del termine (TAR Calabria n. 1751 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente debitore, anche quando il titolo sia privo della formula esecutiva. L’art. 115, terzo comma, cod. proc. amm. esclude espressamente che tale apposizione sia necessaria ai fini dell’ottemperanza, con la conseguenza che la distinzione tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva rileva nel processo esecutivo civile ma non in questa sede. Una volta formato il giudicato, l’amministrazione è tenuta all’adempimento integrale della pretesa creditoria e non può opporre contestazioni relative al rapporto sostanziale, ivi comprese quelle sulla cessione del credito. L’assenza di una specifica imposizione normativa esclude che il pagamento possa essere subordinato alla produzione del DURC della società cedente.

Il Fatto

La ricorrente agisce quale cessionaria del credito riconosciuto da una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva rigettato l’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale avverso il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e condannato l’ente al pagamento dei compensi professionali in favore della società originaria creditrice. Il titolo, divenuto esecutivo per intervenuto giudicato, viene notificato all’Azienda nel gennaio 2022.

Rimasta inerte la debitrice, la cessionaria propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario. L’Azienda eccepisce la non opponibilità della cessione per mancata prova della relativa notifica, la necessità del DURC della cedente e l’assenza di prova della notificazione del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere irrevocabile del giudicato formatosi sulla decisione di condanna e richiama il principio per cui l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria, senza che il provvedimento possa essere modificato o integrato in sede di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.21, n. 1345). Su questa base risultano inammissibili le contestazioni sulla cessione del credito, peraltro anteriore alla sentenza e già considerata dalla Corte d’Appello, che aveva liquidato le spese anche in favore della cessionaria senza che l’Azienda avesse impugnato tale profilo in Cassazione.

Quanto alla pretesa mancata notifica del titolo, il Collegio rileva che in atti è presente copia dell’atto di precetto notificato unitamente alla sentenza e non opposto. Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra titolo esecutivo, astrattamente idoneo all’esecuzione coattiva ai sensi dell’art. 474, secondo comma, cod. proc. civ., e spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ.: solo la seconda è indispensabile per l’esecuzione civile, mentre l’art. 115, terzo comma, cod. proc. amm. la esclude ai fini dell’ottemperanza.

Ne deriva che il termine di centoventi giorni dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo presso la sede dell’ente, anche se privo di formula esecutiva, secondo l’indirizzo richiamato (TAR Lazio, Sez. II, 13.12.16, n. 12398). L’Azienda non ha dimostrato, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento, né può assumere rilievo la mancata allegazione del DURC della cedente, non imposta da alcuna norma.

Sussistono pertanto i presupposti dell’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Collegio dichiara l’obbligo di ottemperanza, detratto quanto già corrisposto, assegna sessanta giorni dalla notifica della sentenza e nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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