Accesso agli atti sull’assegno di cura: legittimazione del genitore e silenzio-rigetto (TAR Campania n. 5224 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore diversamente abile è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle determine di riconoscimento e liquidazione dell’assegno di cura in favore del figlio, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti ai sensi dell’art. 22, legge n. 241/1990. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, questa si intende respinta ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, con conseguente formazione del silenzio-rigetto. Accertato il diritto di accesso, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di esibire la documentazione nel termine di trenta giorni e ne condanna la soccombenza sulle spese.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su una figlia minore diversamente abile, presentava al Comune di Torre del Greco un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, datata 21.02.2025. Chiedeva copia delle determine di riconoscimento e liquidazione dell’assegno di cura, con resoconto delle mensilità già corrisposte e di quelle in corso, e la specificazione dell’imputazione dei bonifici del 21.07.2023, del 27.12.2023 e del 04.09.2024, oltre agli atti presupposti e connessi. La domanda originava dall’istanza presentata ai servizi sociali il 20.10.2021.
L’amministrazione non dava alcuna risposta. Formatosi il silenzio-rigetto il 27.03.2025, la ricorrente proponeva ricorso, notificato il 23.04.2025 e depositato il 05.05.2025, per l’annullamento del diniego tacito, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione. Il Comune, ritualmente notificato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che sono decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, sicché la stessa deve intendersi respinta per effetto dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La mancata costituzione dell’amministrazione non incide sull’accertamento, ma consente di decidere sulla base delle sole allegazioni della parte ricorrente e della documentazione prodotta.
Il nucleo argomentativo concerne la legittimazione all’accesso. Il Tribunale verifica la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Tale interesse viene ravvisato nella qualità di genitore della minore diversamente abile, che rende la ricorrente destinataria naturale delle informazioni sull’erogazione del beneficio economico finalizzato alla cura.
La posizione qualificata della ricorrente fonda quindi l’accoglimento della domanda. La motivazione non si diffonde sull’ampiezza dell’ostensione, ma individua negli atti indicati in parte motiva l’oggetto del diritto accertato.
In dispositivo il Tribunale accerta il diritto di accesso e ordina al Comune di Torre del Greco di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, onerando la ricorrente della relativa attività. L’amministrazione è condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, secondo il principio della soccombenza. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota della Redazione
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