Inammissibile appello su targhe alterne ZTL per difetto di interesse (Cons. Stato n. 3207 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di interesse originario alla proposizione del ricorso impone la definizione del giudizio in rito e impedisce al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che consente tale accertamento solo quando, nel corso del giudizio, l’annullamento non risulti più utile per il ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda di annullamento, ma non consente la relativa declaratoria quando l’interesse mancava già in origine. Gli atti che siano sostanzialmente riproduttivi di una delibera antecedente, non tempestivamente impugnata e destinata a restare efficace, non producono alcun vantaggio concreto in capo al ricorrente: la domanda di annullamento degli stessi è pertanto inammissibile. La qualificazione dell’atto successivo come atto di conferma o come atto meramente confermativo rileva esclusivamente sull’autonoma impugnabilità e non incide sul difetto di interesse sostanziale.

Il Fatto

Un gruppo di ricorrenti impugnava davanti al TAR Lazio le ordinanze sindacali di Roma Capitale n. 115 del 2023 e n. 38 del 2024, con cui erano stati adottati divieti temporanei di circolazione per i veicoli più inquinanti nella ZTL Fascia Verde, nonché la delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 10 novembre 2022 e la delibera della Regione Lazio n. 684 del 2023.

Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li dichiarava in parte irricevibili quanto alla delibera n. 371 del 2022 e in parte inammissibili per carenza di interesse quanto alle ordinanze, rilevando che l’annullamento di queste ultime non avrebbe eliminato i divieti permanenti già disposti dalla delibera non impugnata tempestivamente. Gli appellanti, ammessa la cessazione degli effetti degli atti impugnati, dichiaravano di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e ha esaminato anzitutto il profilo della sopravvenuta cessazione degli effetti degli atti impugnati, evidenziata dagli stessi appellanti e ulteriormente confermata dall’adozione della successiva ordinanza n. 145 del 30 ottobre 2025.

Su questa base il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento. Ha invece respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

La ragione è decisiva sul piano processuale: fin dal momento della proposizione del ricorso difettava in capo ai ricorrenti l’interesse a ricorrere. Tale difetto originario impone la definizione in rito e preclude l’accertamento ai fini risarcitori, poiché l’art. 34, comma 3, c.p.a. limita quella possibilità alla sola ipotesi in cui la sopravvenuta inutilità dell’annullamento si verifichi nel corso del giudizio. Nel caso concreto il difetto era appunto originario e non sopravvenuto.

Il Collegio ha condiviso il rilievo del TAR: le ordinanze erano sostanzialmente riproduttive della delibera n. 371 del 2022, poiché tutti i divieti introdotti erano già previsti da quest’ultima e le differenze operate dagli atti impugnati erano in melius, dunque inidonee a incidere sull’interesse. La stessa rappresentazione degli appellanti in ordine alle differenze tra delibera e ordinanze confermava tale conclusione.

Quanto alla distinzione tra atti di conferma e atti meramente confermativi, la Corte l’ha ritenuta irrilevante: essa incide solo sull’autonoma impugnabilità dell’atto successivo, mentre nel caso di specie l’inammissibilità non derivava da una (ipotetica) non autonoma impugnabilità delle ordinanze, ma dalla circostanza che il loro eventuale annullamento non avrebbe arrecato alcun vantaggio concreto, permanendo efficaci i divieti della delibera. Dalla conferma del capo sull’inammissibilità è derivato l’assorbimento dei motivi riproposti, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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