Accesso agli atti del procedimento autorizzatorio e bilanciamento con la riservatezza d’impresa (TAR Sicilia n. 2539 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che svolge la medesima attività in un’area contigua a quella oggetto della pratica amministrativa altrui è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti di quella pratica, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non essendo la relativa istanza qualificabile come controllo generalizzato sull’azione amministrativa. L’amministrazione non può negare l’ostensione sulla base di valutazioni anticipate circa la fondatezza della futura iniziativa difensiva del richiedente, giacché l’interesse all’accesso è situazione giuridica autonoma. La tutela della riservatezza di imprese e gruppi ex art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 non legittima il diniego totale, ma impone un bilanciamento in concreto secondo criteri di necessità e proporzionalità, con oscuramento delle sole parti eccedenti. È invece inammissibile, per difetto di specificità, la richiesta di ostensione di “ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale”.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della pubblicità esterna nel territorio comunale ed è titolare di autorizzazione per due impianti ubicati in un tratto viario limitrofo a quello interessato da nuovi lavori. Preso atto dell’avvio del cantiere, ha dapprima chiesto l’accesso agli atti, ricevendo riscontro che l’istruttoria relativa all’autorizzazione richiesta da un’altra impresa era in corso. Ha quindi reiterato l’istanza, domandando l’ostensione dell’istanza autorizzativa, delle tavole progettuali, del parere della Polizia Municipale, della S.C.I.A. e di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

La controinteressata si è opposta, eccependo la genericità della richiesta, l’assenza di un interesse qualificato e la presenza di dati tecnici e commerciali riservati. Dopo un riscontro positivo trasmesso per mero errore materiale con documentazione estranea alla pratica, la Direzione competente ha infine negato l’accesso con la nota impugnata, ritenendo la motivazione dell’istanza “ictu oculi generica”. La ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di “interessato” scolpita nell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 e dal presidio dell’art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso ai documenti occorrenti per curare o difendere i propri interessi giuridici. La ricorrente ha allegato una posizione differenziata e qualificata: svolge la medesima attività nella zona e gestisce impianti autorizzati in area contigua. Contiguità territoriale e omogeneità dell’attività radicano quindi l’interesse alla verifica della regolarità del titolo abilitativo della concorrente, in una prospettiva di strumentalità intesa in senso ampio e non meramente processuale, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4927/2023.

Non regge, per il Tribunale, la qualificazione dell’istanza come controllo generalizzato vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990: l’accesso investe una pratica specifica e documenti precisamente individuati. Richiamando il principio espresso da TAR Puglia n. 227/2019, il Collegio ribadisce che l’interesse ostensivo è autonomo e che resta irrilevante l’eventuale infondatezza della futura iniziativa giudiziale.

Fondata è invece l’eccezione sull’ampiezza oggettiva della domanda. La clausola di stile relativa a “ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale” è priva di specificità e si risolve in una richiesta di natura esplorativa, non suscettibile di integrale accoglimento. Parimenti non può disporsi l’ostensione integrale degli elaborati tecnici di dettaglio.

Sul versante della riservatezza, l’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 non consente un diniego in blocco: la tutela degli interessi industriali e commerciali impone un bilanciamento in concreto e un’ostensione selettiva, anche mediante oscuramento delle parti non necessarie all’interesse conoscitivo azionato, come affermato da TAR Campania – Napoli n. 5215/2024. Il diniego impugnato è quindi illegittimo per non avere verificato la praticabilità di un accesso parziale.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, l’errore materiale nella trasmissione e la comunicazione interna tra uffici non integrano un provvedimento definitivo di accoglimento, ma confermano il carattere non lineare dell’istruttoria e non sanano l’insufficienza motivazionale del diniego. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento della nota nei limiti indicati e ordine all’amministrazione di consentire l’accesso ai soli atti essenziali entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., con oscuramento delle parti riservate. Spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *