Esame di maturità, voto numerico e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Emilia-Romagna n. 149 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito in sede di esame di Stato esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Le valutazioni della commissione d’esame, connotate da discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove emerga irragionevolezza o illogicità ricavabile dalla motivazione, ovvero gravi errori di fatto o palesi travisamenti. In tema di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, la sola illegittimità dell’atto non è sufficiente, dovendo il ricorrente provare la colpa dell’amministrazione, l’evento dannoso e il nesso causale, secondo il modello dell’illecito aquiliano. Per gli interessi pretensivi occorre inoltre accertare, con giudizio prognostico, la spettanza del bene della vita. Il vizio di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

Il ricorrente, studente di un liceo statale, ha impugnato l’esito negativo dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2021/2022, avendo conseguito un punteggio insufficiente per pochi punti al conseguimento dell’idoneità. Ha proposto domanda di annullamento degli atti della commissione e di condanna al risarcimento del danno.

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancata discussione delle prove scritte in sede di colloquio, l’assenza di datazione delle griglie, il recepimento acritico delle proposte delle sottocommissioni, la ristrettezza dei tempi di esame, la mancata considerazione delle difficoltà legate al periodo pandemico, contraddizioni tra giudizio di ammissione e bocciatura, nonché disparità di trattamento rispetto agli altri candidati. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo processuale. La persistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione resta ancorata alla sola domanda risarcitoria, poiché l’atto impugnato ha già esaurito i suoi effetti ed è intervenuta una prima risposta di giustizia in sede cautelare, a fronte della pluriennale inerzia della parte. Quanto alla pretesa risarcitoria, il giudice ha ribadito che non basta l’illegittimità dell’atto, ma occorre la prova della colpa dell’amministrazione, secondo il modello dell’illecito aquiliano, richiamando l’adunanza plenaria n. 7 del 2021 e la Sez. IV n. 7529 del 2024.

Con riferimento agli interessi pretensivi, il Collegio ha precisato che il risarcimento richiede l’accertamento della spettanza del bene della vita, da verificare con giudizio prognostico. Sul piano probatorio opera il principio dispositivo, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, con onere a carico del danneggiato. Nel caso concreto la prova degli elementi costitutivi è risultata del tutto carente.

Nel merito, il Tribunale ha esaminato i motivi, tutti rigettati. Quanto alla mancata discussione delle prove scritte, la condotta della commissione è stata ritenuta aderente all’art. 22 dell’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, che non prevede la valutazione della discussione delle prove scritte, per evitare una doppia valutazione del candidato. Sulla datazione delle griglie, il Collegio ha osservato che esse costituiscono parte integrante dei verbali e ne seguono la datazione.

Sull’adeguatezza del voto numerico, il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui esso sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale contenendo in sé la propria motivazione (TAR Marche n. 381 del 2024; TAR Toscana n. 991 del 2023). Sulla ristrettezza dei tempi, ha ribadito che non è sindacabile la congruità del tempo dedicato alla valutazione delle prove (TAR Lazio n. 16837 del 2024).

Quanto alle difficoltà legate alla pandemia, il Collegio ha escluso che possano rivestire autonoma rilevanza in sede di giudizio sull’esame finale, mancando peraltro la relativa documentazione. Sulla pretesa contraddizione tra ammissione e bocciatura, ha richiamato la distinzione tra percorso scolastico ed esame di Stato (Cons. Stato n. 10425 del 2024). Le censure sono state inoltre dichiarate inammissibili per difetto di macroscopica irragionevolezza, e quella di disparità di trattamento infondata per mancanza di prova dell’identità delle situazioni (Cons. Stato n. 4921 del 2024). Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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