Perdita del grado prevale su cessazione per infermità e impone recupero emolumenti (TAR Sicilia n. 2567 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione dal servizio per perdita del grado prevale, ove già verificatasi, su quella per congedo assoluto per infermità. La perdita del grado per rimozione intervenuta dopo il collocamento in congedo riqualifica retroattivamente la causa di cessazione del servizio, con effetto ex lege e senza necessità di alcun provvedimento amministrativo di recepimento. Ne deriva l’obbligo di restituzione degli emolumenti indebitamente corrisposti, comprese le tre mensilità e il compenso sostitutivo per ferie non godute. L’INPS, ente erogatore della pensione di inabilità, non risponde di crediti afferenti al rapporto di servizio militare, estranei alla materia previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, è cessato dal servizio per infermità ed è stato collocato in congedo assoluto per sopravvenuta inidoneità psico-fisica. Successivamente gli è stato notificato un provvedimento di determinazione di perdita del grado per rimozione, che ha disposto la cessazione dal servizio modificando la causa originaria. Impugnato davanti al TAR, quel provvedimento è stato confermato con sentenza di rigetto n. 2593 del 10 maggio 2023.

Di seguito il Comando Compagnia ha avviato un procedimento di recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti, con riguardo alle tre mensilità ex art. 1877 del d.lgs. n. 66/2010 e al compenso sostitutivo per ferie non godute, per complessivi euro 11.484,69 al netto delle ritenute. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo in riassunzione, dopo che la Corte dei Conti aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, e ha chiesto accertarsi l’obbligo dell’INPS di tenerlo indenne.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata la domanda di annullamento e richiama l’orientamento secondo cui la cessazione per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto. Sarebbe incoerente una disciplina che, pur prevedendo la sanzione della perdita del grado, consentisse al militare di conservare il diritto agli emolumenti.

Il perno argomentativo è l’art. 867, quinto comma, d.lgs. n. 66/2010, che fissa la decorrenza della perdita del grado dalla data di cessazione dal servizio. Il successivo art. 923 chiarisce che il militare già cessato per età, infermità o non idoneità, se successivamente sottoposto alla perdita del grado, muta la causa della cessazione proprio in quest’ultima. La ratio è impedire che la cessazione per altri motivi eluda gli effetti sfavorevoli del giudizio disciplinare.

Il provvedimento impugnato ha quindi correttamente fissato la decorrenza retroattiva, già sancita dall’art. 37, comma 2, legge n. 599/1954 e riprodotta dall’art. 923. La riqualificazione opera ex lege, senza intermediazione amministrativa, cosicché la causa di cessazione va ricondotta all’effetto espulsivo della pena accessoria e non all’infermità.

Quanto alla domanda verso l’INPS, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma la rigetta nel merito. Il credito oggetto di recupero attiene esclusivamente al rapporto di servizio militare con la Guardia di Finanza. L’Istituto, erogatore della pensione di inabilità, non può essere gravato di obblighi di garanzia per crediti di natura diversa da quelli previdenziali, tanto più che non emergono trattenute sulla pensione. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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