La carta docente va eseguita: termine, commissario ad acta ed astreinte (TAR Emilia-Romagna n. 227 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato, disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento e dell’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni statali per conformarsi alla decisione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine congruo e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta. Alla stessa domanda può accedere la condanna al pagamento di una somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che il giudice può parametrare agli interessi legali maturati sul credito oggetto del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Piacenza, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire strumento equipollente.
Assume la ricorrente che, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria del Tribunale, l’Amministrazione sia rimasta inadempiente. Chiede quindi che venga dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con fissazione di un termine, e che lo stesso sia condannato al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la mancata costituzione dell’Amministrazione lascia incontestata l’omissione dell’adempimento dedotta e documentata dalla ricorrente. Da ciò deriva la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il TAR verifica inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti intervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione curata dalla ricorrente.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, il TAR l’accoglie ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, a quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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