Ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario per la retribuzione professionale docenti (TAR Sicilia n. 3797 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso di ottemperanza proposto per l’esecuzione contestuale di più sentenze del giudice ordinario quando ricorra l’oggettiva connessione dei titoli sul lato passivo e l’identità delle questioni trattate. Le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rientrano tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti i titoli e non provi l’avvenuto pagamento, integra il presupposto dell’ottemperanza, gravando su chi eccepisce i fatti estintivi l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, escludendo il compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza di due sentenze del giudice ordinario con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, maturata per periodi di servizio svolti quali docenti precari. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare i titoli né documentare i pagamenti.
Nel corso del giudizio il Collegio ha dapprima richiesto la regolarizzazione delle procure, ritenute generiche, ed espresso dubbi sull’ammissibilità del ricorso cumulativo; ha poi onerato i ricorrenti della prova del passaggio in giudicato delle sentenze. Entrambe le richieste sono state riscontrate dalle parti, cosicché la causa è giunta in decisione all’udienza del 2 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accerta anzitutto l’integrale e tempestiva regolarizzazione documentale. Supera quindi il dubbio sull’ammissibilità del ricorso cumulativo, valorizzando l’oggettiva connessione dei titoli sul lato passivo e l’identità delle questioni: l’esecuzione contestuale delle due sentenze è dunque ammessa.
Nel merito, i titoli portati in esecuzione sono sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, come attestato dalla documentazione versata in atti, e rientrano pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Collegio verifica altresì il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione dei titoli e il decorso dei centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Quanto all’inadempimento, il Ministero non ha specificamente contestato i titoli né la loro idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento delle somme quantificate. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e riconosce l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze.
Conseguentemente ordina al Ministero di eseguire i titoli entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come ritenuto da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 550,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore anticipatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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