Quesiti concorsuali ambigui e neutralizzazione del punteggio: la correzione della prova va rimodulata (TAR Basilicata n. 189 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sugli atti di una procedura concorsuale, la presenza in commissione di un componente che riveste anche la carica di presidente del consiglio direttivo di un ordine professionale non integra la causa di incompatibilità di cui all’art. 35, comma 3, lett. e), D.lgs. n. 165/2001, atteso che gli ordini professionali sono enti pubblici e non sono assimilabili ad associazioni professionali. In tema di prova scritta a risposta multipla, ove il quesito presenti una formulazione obiettivamente non chiara e nessuna delle opzioni di risposta sia attagliata e pertinente, deve procedersi alla neutralizzazione degli effetti del quesito errato sul punteggio, con rideterminazione della soglia di ammissione alle prove successive. L’esito positivo della verificazione disposta dal giudice amministrativo, che accerti la correttezza della risposta indicata dal candidato, impone l’annullamento del giudizio di non idoneità e la conferma della posizione utilmente occupata in graduatoria, salvo che non emergano anomalie di ordine metodologico nell’adempimento dell’incombente istruttorio.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, indetto dall’Azienda Sanitaria di Matera. All’esito della prova scritta, la ricorrente riportava un punteggio di 19/30, inferiore alla soglia minima di 21/30, con conseguente giudizio di non idoneità e mancata ammissione alla prova pratica.
Avverso tale esito la candidata proponeva ricorso, deducendo due ordini di censure: l’illegittima composizione del seggio di concorso, per la presenza di un componente che rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione Ostetrica di Matera, e l’erroneità della correzione di tre specifici quesiti a risposta multipla (nn. 6, 17 e 23), per i quali la commissione aveva ritenuto corretta un’opzione diversa da quella dalla stessa indicata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., limitatamente al quesito n. 6, demandando al verificatore l’accertamento della risposta scientificamente corretta. L’ausiliario ha concluso nel senso della condivisibilità della risposta fornita dalla ricorrente, precisando che la ghiandola mammaria è una ghiandola esocrina di tipo sudoriparo apocrino modificato, con secrezione del latte attraverso i dotti galattofori. Il Collegio, non rilevando profili di anomalia metodologica, ha ritenuto di non discostarsi da tali conclusioni.
Quanto alla dedotta incompatibilità del componente del seggio, la censura è stata respinta: gli ordini professionali sono enti pubblici e, pertanto, non assimilabili a un’associazione professionale ai fini dell’art. 35, comma 3, D.lgs. n. 165/2001. Inammissibile è stato altresì ritenuto il profilo relativo all’incarico di funzione presso l’Azienda Sanitaria, in quanto formulato in termini assolutamente generici.
In relazione al quesito n. 23, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente. La domanda era incentrata sulla nozione di “fattore di rischio ed infortunistico”, ossia un rischio idoneo a cagionare un infortunio sul lavoro e non una malattia professionale. La movimentazione manuale dei carichi, pur annoverata tra i fattori di rischio lavoro-correlati dall’art. 167 D.lgs. n. 81/2008, non integra la specifica categoria richiesta dal quesito.
Quanto al quesito n. 17, il Collegio ha rilevato che la domanda presentava una formulazione obiettivamente non chiara e che nessuna delle opzioni proposte risultava attagliata. In particolare, la distinzione tra ostetrica “junior” e “senior”, ritenuta corretta dalla commissione, non trovava riscontro in alcun parametro normativo, essendo la prassi invocata dall’Amministrazione priva di valore normativo. In applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, il Collegio ha disposto la neutralizzazione degli effetti del quesito errato sul punteggio, rideterminando la soglia di sufficienza in 20/30.
Alla luce di tali esiti, la ricorrente, avendo conseguito la sufficienza nella prova scritta e superato le altre prove, è stata confermata nella posizione utilmente occupata nella graduatoria definitiva, con annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, con condanna dell’Azienda Sanitaria di Matera al pagamento del compenso spettante al verificatore.
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Nota della Redazione
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