Accesso agli atti e cessazione della materia per sopravvenuta ostensione (TAR Campania n. 1692 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esibizione, in corso di giudizio, dei documenti effettivamente detenuti dall’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso. L’integrale soddisfazione dell’interesse ostensivo preclude ogni pronuncia sul diritto di accesso. Resta irrilevante, ai fini della decisione, la richiesta di documenti che l’amministrazione dichiari inesistenti, non potendo l’ordine giudiziale supplire a un’obbligazione impossibile. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando il ricorrente abbia chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti e l’esito del giudizio rifletta tale articolazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, infermiere professionale in servizio presso un presidio ospedaliero, operava in zona esposta a radiazioni ionizzanti durante l’esecuzione di esami radiologici. Con istanza del 12.02.2026 chiedeva all’A.S.L. l’ostensione ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 e dell’art. 5 D. Lgs. 33/2013 del regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente a quello approvato il 28.10.2025, dei verbali della commissione rischio radiologico degli ultimi cinque anni riferiti alla propria posizione e di un’attestazione dell’eventuale omissione delle verifiche.

Formatosi il silenzio-rigetto, il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione. L’A.S.L., costituendosi, depositava la delibera con il regolamento di operatività della commissione e i verbali quinquennali contenenti gli elenchi degli aventi diritto, deducendo la cessazione della materia e la carenza di interesse attuale, concreto e diretto del ricorrente. Questi, in replica, dichiarava soddisfatto l’interesse per i verbali, rilevava l’inesistenza di verbali sulla propria posizione e insisteva per l’ostensione del regolamento previgente o per la dichiarazione della sua inesistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa dell’A.S.L., secondo cui prima del regolamento approvato in data 28.10.2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni. Su questa premessa il Tribunale ha ritenuto integralmente cessata la materia del contendere.

La ragione è di ordine oggettivo: il ricorrente ha ottenuto in sede giudiziale l’ostensione dei documenti effettivamente a disposizione dell’amministrazione, ossia i verbali della commissione aziendale di rischio radiologico degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo. Gli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso non risultano esistenti.

Il percorso argomentativo valorizza la distinzione tra interesse ostensivo e oggetto materiale dell’accesso: l’ordine di esibizione presuppone la disponibilità del documento presso l’amministrazione. Una volta accertata l’inesistenza dei verbali riferiti alla posizione individuale e del regolamento previgente, la pretesa non può trovare tutela in forma specifica, non essendo configurabile un’obbligazione di esibizione priva del suo oggetto.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha integralmente compensate, tenendo conto dell’esito del giudizio, nel quale il ricorrente ha chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti. La statuizione riflette la peculiare articolazione della domanda, che ha investito tanto atti materialmente detenuti dall’Azienda quanto atti mai formati.

Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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