Accesso del consigliere camerale e sindacato sull’atto interno (TAR Calabria n. 211 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere della Camera di commercio, in ragione della funzione di indirizzo e controllo connessa alla carica, vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti amministrativi dell’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) L. n. 241/1990. La natura interna dell’atto non osta all’ostensione, poiché la nozione di documento amministrativo comprende, ex art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/1990, anche gli atti interni e quelli non relativi a uno specifico procedimento, purché concernenti attività di pubblico interesse. Il diniego fondato su riservatezza è legittimo solo se le ragioni ostative sono esplicitate in concreto, secondo la tipologia di interessi tutelati dall’art. 24, comma 6, lett. d) L. n. 241/1990. È viceversa illegittimo il diniego che presupponga l’irrilevanza della documentazione rispetto alla funzione di controllo, perché comprime surrettiziamente la funzione stessa ad opera dell’ente controllato.
Il Fatto
Il ricorrente, componente del consiglio generale della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, chiedeva con istanza del 10.05.2023 l’accesso a una serie di atti relativi ai progetti Cruise Hub e Cala Green: comunicazioni con il Ministero delle infrastrutture, atti di gara e affidamenti, corrispondenza con partecipanti, progettisti e organi camerali.
Con determinazione del 9.06.2023 l’ente respingeva la richiesta, salvo che per le generalità e gli indirizzi dei componenti del consiglio e dei revisori, osservando che i documenti non erano puntualmente individuati e richiamando l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Il ricorrente impugnava il diniego e chiedeva la condanna al rilascio. Dopo un accesso al fascicolo, in esito al quale l’ente negava copia di ulteriori atti con nota prot. n. 24020/U del 26.09.2023, proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.. La nota del 26.09.2023 ha sostituito il primo diniego: l’eventuale accoglimento del ricorso contro l’atto originario non arrecherebbe alcuna utilità, permanendo la lesione ad opera del provvedimento successivo. Il principio è richiamato sulla scorta di T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 2022.
Respinta l’eccezione di improcedibilità dei motivi aggiunti, perché la nota è stata effettivamente gravata, il Tribunale passa al merito. Il diniego si fondava su ragioni di riservatezza e di buon andamento, per escludere l’ostensione di atti interni non ritenuti rilevanti per la funzione di controllo del consigliere.
Sul primo punto la Corte ritiene inconferente la qualificazione come atto interno. L’art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/1990 definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. La corrispondenza con il Ministero rientra dunque nell’ambito ostensibile.
Sul secondo punto il richiamo alla riservatezza è giudicato generico. L’art. 24, comma 6, lett. d) L. n. 241/1990 esige che gli interessi protetti siano indicati in concreto, con riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui i soggetti siano titolari.
Quanto alla posizione del ricorrente, l’istanza è correlata allo svolgimento della funzione di consigliere e alla relativa attività di controllo: sussiste perciò l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b) L. n. 241/1990. L’ente non può negare l’ostensione sostenendo l’irrilevanza della documentazione, perché ciò comprimerebbe surrettiziamente la funzione di controllo ad opera dell’ente controllato.
I motivi aggiunti sono accolti. Il diniego del 26.09.2023 è annullato e l’amministrazione è condannata a consentire l’accesso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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