Accesso agli atti concorsuali e posizione dei candidati controinteressati (TAR Campania n. 2368 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve escludersi in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi. I concorrenti, prendendo parte alla selezione, acconsentono a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno è essenza della valutazione; gli atti acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti. Ne consegue che i candidati alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio ex art. 25, legge n. 241/1990. Il diritto di accesso, istituto cardine dell’attività amministrativa, risponde al principio della massima ostensione, salvo i limiti degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, e spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A048, indetta ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023. Conseguiva 90/100 alla prova scritta, 96/100 alla prova orale e 19,75 per i titoli, per complessivi 205,75 punti, senza risultare vincitore.

Ritenendo che due candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria fossero risultati vincitori in forza di titoli di riserva, il ricorrente presentava in data 1 novembre 2024 istanza di accesso ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 alla documentazione attestante quei titoli. Formatosi il silenzio-rigetto, proponeva ricorso per l’annullamento e per la condanna dell’amministrazione all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum al silenzio serbato dall’amministrazione scolastica sull’istanza di accesso e richiama l’orientamento consolidato in materia di concorsi pubblici. La documentazione dei candidati, una volta acquisita alla procedura, fuoriesce dalla sfera personale dei partecipanti: la partecipazione alla selezione implica l’accettazione della comparazione dei valori di ciascuno. Da ciò deriva che i concorrenti non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, con la conseguenza che l’omessa integrazione del contraddittorio nei loro confronti non arreca pregiudizio.

Su questa base il Tribunale ritiene fondato il ricorso nel merito. Il silenzio opposto dall’amministrazione preclude al ricorrente l’accesso ad atti che egli ha diritto di conoscere in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama il principio per cui il diritto di accesso, per le sue finalità partecipative, assicura imparzialità e trasparenza, e la regola della massima ostensione dei documenti amministrativi, nei limiti degli artt. 24 della legge n. 241/1990.

Il requisito soggettivo è integrato: l’istanza è preordinata a ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni del ricorrente, anche in vista di un eventuale giudizio sulla procedura concorsuale. Sussistono dunque tutti i presupposti degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; sono compensate nei confronti delle altre parti, non costituite in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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