Condono edilizio in area vincolata: sanatoria esclusa per nuovi volumi paesaggistici (TAR Sicilia n. 2692 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: esecuzione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. A tal fine è sufficiente un vincolo relativo, non essendo necessaria l’inedificabilità assoluta. Il diniego di assenso paesaggistico su opere che abbiano creato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi costituisce atto vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato, né motivazione rafforzata sull’attualità dell’interesse pubblico. Ne consegue l’irrilevanza dell’omesso preavviso di rigetto e l’insussistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare nell’isola di Filicudi, hanno presentato istanza di condono edilizio per l’ampliamento ad uso abitativo di un corpo seminterrato ricavato da una preesistente cisterna autorizzata. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha negato l’assenso paesaggistico, richiamando in forma sintetica la circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022. Avverso tale diniego, il silenzio sull’ricorso gerarchico e la stessa circolare i proprietari hanno proposto ricorso al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e erronea applicazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché l’illegittimità della circolare.
L’Amministrazione si è costituita sostenendo il carattere vincolato del provvedimento e l’esclusione della sanatoria per gli ampliamenti volumetrici in zona vincolata. In udienza i ricorrenti hanno eccepito l’incompetenza della Soprintendenza a disporre la riduzione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile l’eccezione di incompetenza sollevata in udienza, trattandosi di motivo che avrebbe dovuto essere ritualmente e tempestivamente proposto nel ricorso.
Nel merito, il TAR ricostruisce il perimetro del terzo condono richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, n. 1036 del 2023; Cons. Stato, I, n. 90 del 2023; Cons. Stato, VI, n. 8781 del 2022). Le condizioni di sanabilità in area vincolata devono sussistere congiuntamente e il giudice ne verifica l’assenza nel caso concreto.
Il provvedimento impugnato risulta interamente vincolato, poiché vengono in rilievo la creazione di un nuovo volume e di una nuova superficie paesaggisticamente intesi. In materia di repressione degli abusi edilizi, quando si tratti di atti vincolati, non è richiesta alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo. Non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017).
Il carattere vincolato dell’atto rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo. La motivazione è adeguata attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, che chiarisce l’impossibilità di assentire nuovi volumi in zona vincolata.
Il TAR osserva inoltre che l’intero arcipelago delle Isole Eolie era già sottoposto a vincolo paesaggistico in forza di provvedimenti risalenti al 1966 e al 1979. È sufficiente la presenza di un vincolo relativo per escludere la sanatoria di opere che abbiano creato volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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