Funzioni non tariffate e didattica universitaria: obbligo di motivazione rafforzato (TAR Lombardia n. 2538 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo per relationem, quale presupposto motivazionale di un nuovo provvedimento, a una delibera regionale annullata in sede giurisdizionale integra difetto assoluto di motivazione e carenza radicale del presupposto, perché fonda l’atto su un elemento ormai inefficace. La soppressione, da parte della Regione, della funzione non tariffata della didattica universitaria rientra in un ambito di ampia discrezionalità e resta libero l’esito del potere di riedizione. Tuttavia, ove la Regione confermi l’abolizione, essa deve specificamente motivare l’an e il quomodo del sacrificio dell’affidamento delle strutture sanitarie convenzionate con le università, prive dei requisiti per accedere alle maggiorazioni tariffarie. Deve inoltre assicurare, in applicazione del principio di proporzionalità, misure transitorie o termini per l’adeguamento al nuovo regime di finanziamento. L’art. 27 bis, comma 6, l.r. 33/2009 stabilisce soltanto l’alternatività tra i due canali e non impone il mantenimento della funzione non tariffata.

Il Fatto

Una società titolare di una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale lombardo, convenzionata con una facoltà di medicina come sede didattica, impugna quattro delibere della Giunta regionale con le quali la Regione ha reiterato la scelta di sopprimere la funzione non tariffata della didattica universitaria. Il contenzioso si colloca all’esito di un lungo percorso giurisdizionale, segnato dall’annullamento della prima delibera soppressiva per insufficienza motivazionale e dalla successiva declaratoria di nullità, per violazione del giudicato, della delibera confermativa.

La ricorrente lamenta, tra l’altro, che le nuove delibere si fondino sul richiamo a provvedimenti ormai annullati o nulli e che non sia stata fornita alcuna motivazione sulla posizione di legittimo affidamento delle strutture prive dei requisiti per accedere alle maggiorazioni tariffarie. In corso di causa la difesa rinuncia ai motivi attinenti alla quantificazione del contributo riconosciuto per l’anno 2019.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto alla delibera che non rinnova il finanziamento per il 2021, il Collegio ne rileva l’illegittimità: essa applica i criteri di una precedente delibera già annullata e dunque inefficace. Il richiamo per relationem a un provvedimento caducato in sede giurisdizionale non rispetta il requisito motivazionale dell’art. 3, l. 241/1990 e determina difetto assoluto di motivazione, imponendo di rideterminare i criteri in modo conforme all’effetto conformativo della sentenza di annullamento.

Il ricorso avverso la delibera confermativa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la stessa già dichiarata nulla in ottemperanza. Il Tribunale chiarisce che la declaratoria di nullità “in parte qua” è atecnica: a essere caducato è l’unico contenuto precettivo della delibera, cioè la conferma della soppressione, rimasta priva di effetti.

Sul ricorso centrale, relativo alla delibera adottata in riedizione del potere, il Collegio respinge l’interpretazione secondo cui l’art. 27 bis, comma 6, l.r. 33/2009 imporrebbe il mantenimento di entrambi i canali di finanziamento. La norma disciplina solo l’alternatività tra maggiorazioni tariffarie e funzione non tariffata, mentre il legislatore regionale ha espresso l’intento opposto di favorire la trasformazione delle funzioni non tariffabili in prestazioni tariffabili.

È invece fondato il difetto di motivazione. Il giudicato a formazione progressiva vincola il giudice e l’amministrazione. La Regione ha confermato la soppressione richiamando motivazioni già ritenute inidonee, senza esternare le ragioni dell’an e del quomodo dell’ablazione dell’interesse delle strutture sacrificate. Manca ogni spiegazione sul perché il contributo sia riconosciuto per il solo 2019 e non per gli anni successivi, e sull’eventuale graduale adeguamento ai requisiti delle maggiorazioni tariffarie. La delibera è quindi intrinsecamente contraddittoria: enuncia l’esigenza di motivare sull’affidamento e poi la omette.

Analogo vizio affligge la delibera relativa al 2022, che richiama criteri e delibere ormai caducati. Il Tribunale annulla le tre delibere, ferma la libertà della Regione di sopprimere o mantenere la funzione, e specifica l’effetto conformativo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.: la riedizione del potere dovrà contemperare gli interessi e assicurare, in linea con la proporzionalità, il sovvenzionamento per le annualità ulteriori o tempistiche di adeguamento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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