Accesso agli atti, deposito oltre i termini dimidiati: ricorso irricevibile (TAR Toscana n. 350 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal rito camerale di cui all’art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, con la sola eccezione, nei giudizi di primo grado, di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Il termine per la proposizione del ricorso resta fissato in trenta giorni dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., ma il deposito dell’atto introduttivo è soggetto al termine perentorio di quindici giorni, risultante dal dimezzamento del termine stabilito dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. e decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Il deposito eseguito oltre tale termine determina l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito e di merito.

Il Fatto

La società a partecipazione mista pubblico-privata che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca aveva invitato sei avvocati a trasmettere preventivi per l’affidamento all’esterno di attività di supporto legale, tra cui il recupero crediti e altre prestazioni stragiudiziali. Uno dei professionisti invitati, dopo aver presentato la propria offerta, ha chiesto alla società la copia di tutte le offerte pervenute, delle richieste di preventivo inviate agli altri professionisti, delle offerte da costoro presentate, degli eventuali chiarimenti e dei verbali della commissione giudicatrice.

Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente si è rivolto al Difensore civico regionale e poi alla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambi dichiaratisi incompetenti. Nel frattempo il legale della società aveva riscontrato negativamente l’istanza, sul presupposto della natura esclusivamente privatistica della richiesta di preventivi e della asserita mancanza di strumentalità rispetto all’attività di pubblico servizio. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Toscana, con domanda di accertamento del diritto di accesso e di ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

La società intimata ha eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, assunto come eseguito in violazione dei termini dimidiati dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., e l’inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, che avrebbe agito mentre era ancora pendente l’istanza davanti alla Commissione nazionale per l’accesso. Il Collegio ha ritenuto fondata la prima eccezione, assorbendo ogni altra questione.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del rito: il contenzioso sull’accesso è sottoposto al rito camerale disciplinato dal secondo e terzo comma dell’art. 87 cod. proc. amm., caratterizzato dalla dimidiazione di tutti i termini processuali rispetto al processo ordinario, fatta salva, per il primo grado, la sola notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Il Collegio ha poi coordinato tale disposizione con l’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., che fissa in trenta giorni il termine per la proposizione del ricorso, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in materia di accesso: previsione espressamente fatta salva dall’art. 87, comma 3. La dimidiazione non tocca quindi il termine di proposizione, ma incide sul termine di deposito.

Su queste basi il TAR ha verificato la sequenza processuale. La notifica dell’atto introduttivo, eseguita a mezzo PEC e perfezionatasi il 24 novembre 2023, è risultata tempestiva rispetto alla comunicazione del diniego, risalente al 25 ottobre. Tardivo è invece il deposito, eseguito il 13 dicembre e dunque oltre i quindici giorni risultanti dal dimezzamento del termine perentorio dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., con assorbimento di ogni residua questione di rito e di merito e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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