Scheda valutativa del militare va compilata dal superiore gerarchico diretto al momento (TAR Marche n. 311 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del militare deve essere compilata dal superiore gerarchico diretto che in concreto esercita i poteri di comando e vigilanza nel periodo di riferimento. La circostanza che l’amministrazione affermi che l’interessato era formalmente assegnato ad altro nucleo non è sufficiente se tale assegnazione non è documentata: vale il principio iudex iuxta alligata et probata iudicare debet. Accertata l’incompetenza del compilatore, il giudice amministrativo annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente, senza scrutinare gli ulteriori motivi, in ossequio all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. e al divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca dei fatti Sergente della Marina Militare in servizio su una nave, impugna davanti al TAR Marche la scheda valutativa relativa al periodo dall’8 maggio 2007 al 29 marzo 2008, che gli aveva attribuito la qualifica finale di “superiore alla media”, e il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico.
Nel periodo considerato il ricorrente aveva assunto l’incarico di Consegnatario per debito di vigilanza di viveri, infermeria, materiali nocchiere e munizionamento, in forza di ordini del Comandante della nave e dei successivi verbali di passaggio delle consegne. La scheda era stata invece compilata da un Maresciallo addetto al nucleo marinaresco. Da qui la contestazione dell’incompetenza del compilatore e del suo asserito conflitto di interessi, quale consegnatario uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la censura di incompetenza “nei limiti che seguono”. L’amministrazione sostiene che il ricorrente fosse assegnato al nucleo della componente marinaresca e quindi alle dipendenze del compilatore, mentre l’incarico di Consegnatario gli sarebbe stato conferito solo dal 31 marzo 2008.
Questa difesa, però, non è sostenuta da alcuna documentazione probatoria. Il ricorrente ha invece documentato il conferimento degli incarichi di Consegnatario mediante i provvedimenti del Comandante della nave e i formali verbali di passaggio delle consegne, intervenuti tra maggio e novembre 2007.
Il Collegio valorizza inoltre una contraddizione interna alla scheda: nel frontespizio si legge che motivo della compilazione è la “Variazione del rapporto di dipendenza dovuto al cambio del compilatore (cambio incarico del giudicando)”. Se il ricorrente fosse rimasto addetto al nucleo marinaresco, il rapporto di dipendenza sarebbe stato quello originario e la motivazione non avrebbe avuto ragione d’essere. L’amministrazione non chiarisce il punto.
Ne deriva che la scheda avrebbe dovuto essere compilata dal Comandante della nave quale Direttore di Magazzino, titolare di un rapporto gerarchico diretto con il Consegnatario. Non è invece condivisa la censura sul conflitto di interessi: dai verbali di passaggio delle consegne il ricorrente non aveva sollevato rilievi sullo stato dei materiali, sicché non emergono concrete ragioni di conflitto.
Accertato il vizio di incompetenza, i successivi motivi restano assorbiti: il giudice deve solo annullare l’atto e consentire all’organo competente di esercitare le proprie attribuzioni, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3207 del 2017, in continuità con l’art. 26, comma 2, legge n. 1034/1971. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e spese compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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