Natura di provvedimento sanzionatorio delle periodiche richieste di pagamento delle sanzioni urbanistiche (TAR Trentino-Alto Adige n. 234 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le periodiche richieste di pagamento emesse in applicazione dell’art. 82, comma 4, L.G. n. 9/2018 costituiscono provvedimenti sanzionatori definitivi e non mere operazioni di calcolo. Esse espongono la contestazione dell’illecito, determinano la sanzione secondo criteri legali e obiettivi, intimano il versamento entro il termine e recano la indicazione del rimedio. Vanno pertanto impugnate entro il termine di decadenza decorrente dalla notifica. La successiva ingiunzione di pagamento assume natura di atto della procedura esecutiva e non consente al destinatario di far valere, per la prima volta, vizi della misura sanzionatoria divenuta inoppugnabile. Sulla relativa cognizione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura alberghiera, è destinataria di misure emesse da un Comune in relazione all’utilizzo dell’immobile in assenza della certificata dichiarazione di agibilità a seguito di ampliamento dell’esercizio ricettivo. L’Amministrazione, dopo aver contestato l’illecito e assegnato un termine per memorie, ha dapprima determinato con più provvedimenti l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria, computandola sulla base dei pernottamenti registrati per i diversi periodi, e ne ha poi reiteratamente richiesto il pagamento.

Non essendo intervenuto il versamento, il Comune ha diffidato la ricorrente e, da ultimo, ha emesso una ingiunzione esecutiva. La società ha impugnato tutti questi atti davanti al giudice amministrativo, deducendo la tardività della consegna dell’ingiunzione rispetto al termine normativo, l’omessa contestazione autonoma per ciascun periodo, il difetto della fase partecipativa, l’illegittimo computo della volumetria interrata e l’incostituzionalità della disciplina sanzionatoria.

Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione per la parte relativa all’ingiunzione e il carattere definitivo dei provvedimenti sanzionatori, deducendone la tardività dell’impugnazione. Il giudice ha accolto l’istanza cautelare e ha quindi deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Poiché viene in rilievo la repressione di un abuso nel governo del territorio, opera la giurisdizione esclusiva prevista dalla legge sul processo amministrativo, che ricomprende anche i ricorsi avverso la determinazione delle sanzioni e la loro riscossione. La stessa giurisdizione sussiste rispetto all’ingiunzione finale.

Il giudice esclude però che tale atto integri la ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto del 1910. Il provvedimento richiama espressamente altra disciplina della riscossione e prevede l’escussione senza la previa notifica dell’ingiunzione fiscale. Soprattutto, la legge provinciale qualifica il provvedimento sanzionatorio come titolo esecutivo: l’Amministrazione non deve procurarsi alcun ulteriore titolo. Ne consegue che il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente, secondo cui l’opposizione all’ingiunzione consentirebbe di sindacare l’intero rapporto, non è applicabile. L’atto impugnato è una semplice richiesta di pagamento di somme già determinate: non è ammissibile, in quella sede, dedurre vizi del titolo.

Passando alla decadenza, il Tribunale verifica la natura delle periodiche richieste. Esse richiamano la contestazione e l’attività istruttoria, determinano la sanzione su base normativa e obiettiva, intimano il pagamento entro trenta giorni con avvertimento dell’escussione coattiva e contengono la indicazione del rimedio. Presentano dunque tutti i caratteri del provvedimento sanzionatorio. La tesi della ricorrente urta inoltre con le diffide che richiamano espressamente importi già dovuti: se si fosse trattato di semplici calcoli provvisori, l’intimazione sarebbe stata illogica.

Accertata la natura definitiva degli atti, il Collegio rileva che ciascuna impugnazione è stata proposta oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalle rispettive notifiche. I primi quattro motivi sono pertanto inammissibili per tardività. Il quinto è anche infondato: la volumetria interrata ospita parcheggi e area benessere, parti funzionalmente destinate all’esercizio e utilizzate dalla ricorrente. Nessun motivo investe specificamente l’ingiunzione, la cui impugnazione è inammissibile. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *