Inerzia comunale e localizzazione stazioni radio base illegittimo diniego SUAP (TAR Toscana n. 349 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base è illegittimo quando la prima ragione di rigetto si fonda sull’inerzia dell’Amministrazione comunale nell’aggiornamento della programmazione di settore, non potendosi eccepire al gestore il mancato inserimento dell’intervento in un piano che l’ente avrebbe dovuto adottare. Gli impianti di telecomunicazione costituiscono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, quarto comma, d.lgs. n. 259/2003 e sono pertanto localizzabili in qualsiasi area e destinazione urbanistica del territorio comunale, salva la tutela delle aree a destinazione sensibile. Le previsioni urbanistiche che disciplinano i paleoalvei non integrano un divieto assoluto di edificazione e richiedono, in ogni caso, una valutazione di compatibilità dell’opera con il contesto ambientale e idraulico. Il diniego che ometta tale verifica è viziato per difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente e il gestore presentavano in data 2 agosto 2023 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base in un’area individuata come PI4A–Arena Metato, necessaria al completamento del Piano “Italia 5G” rientrante nel P.N.R.R.
Dopo il preavviso di rigetto e il contraddittorio con le richiedenti, il SUAP comunale respingeva l’istanza con provvedimento dell’11 ottobre 2023, adducendo tre ragioni: il mancato inserimento dell’intervento nei programmi di radiotelecomunicazione vigenti, la localizzazione in zona E1 non contemplante tali impianti e la ricaduta dell’area all’interno di un paleoalveo qualificato come invariante strutturale. La ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Toscana, articolando tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rilevava la persistenza dell’interesse alla decisione, nonostante l’intervento della delibera consiliare del 30 gennaio 2024 che aveva localizzato l’impianto in area limitrofa. La ricorrente aveva dichiarato l’interesse a documentare il rispetto degli obblighi del Piano “Italia 5G”, ormai scaduti per effetto di un provvedimento che il TAR ha ritenuto pacificamente illegittimo.
Nel merito, il primo motivo era accolto sulla base dell’orientamento che esclude la possibilità per l’Amministrazione di eccepire al gestore il mancato aggiornamento del piano derivante dalla propria inerzia. La stessa Amministrazione aveva ammesso che l’intervento era ricompreso nel programma di rete presentato il 2 novembre 2022, sicché l’omesso aggiornamento ricadeva interamente sull’ente. Quanto alla dedotta omessa impugnazione della delibera del 18 maggio 2023, il Collegio osservava che la relazione tecnica la qualificava come mero primo aggiornamento, senza alcuna volontà implicita di diniego: l’impianto era semplicemente stralciato e rinviato a un successivo atto.
Il secondo motivo era parimenti fondato. L’art. 43, quarto comma, d.lgs. n. 259/2003 attribuisce agli impianti natura di opere di urbanizzazione primaria, che la giurisprudenza consolidata — richiamata dal TAR — ritiene compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Non era pertanto necessaria una previsione espressa che contemplasse l’impianto in zona E1, salva la sola tutela delle aree a destinazione sensibile.
Anche il terzo motivo era accolto. Le norme sui paleoalvei non prevedono un divieto assoluto di edificazione; l’art. 37, primo comma, del Piano Operativo comunale ammette l’edificazione nel territorio urbanizzato e impone di evitare interferenze con il reticolo idraulico. Il Comune aveva invece letto la previsione come vincolo assoluto, omettendo ogni esame della compatibilità della struttura con il contesto ambientale e il deflusso delle acque. Il precedente della Sezione citato dalla resistente era ritenuto manifestamente irrilevante, riferendosi ad altra Amministrazione e a diversa disciplina urbanistica.
Il ricorso era pertanto accolto, con annullamento del solo provvedimento del SUAP dell’11 ottobre 2023 e senza alcuna ragione di annullare gli atti generali impugnati, sostanzialmente irrilevanti ai fini del contendere. Le spese seguivano la soccombenza e venivano poste a carico del Comune, con compensazione rispetto alle altre Amministrazioni evocate.
Nota della Redazione
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