L’ordine di demolizione dopo l’annullamento della SCIA è atto vincolato (TAR Sicilia n. 1933 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’annullamento in autotutela della SCIA edilizia, l’ordine di demolizione delle opere realizzate in difetto di valido titolo costituisce atto vincolato. L’amministrazione non è onerata di motivare sulla sussistenza del pubblico interesse né di compararlo con gli interessi privati sacrificati, né di argomentare sulla sanabilità dell’intervento. Parimenti non dovuta è la comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura vincolata del provvedimento e l’assenza di dubbi sull’illegittimità dell’opera. Resta ferma la legittimità dell’ordine di demolizione di opere giammai assistite da titolo edilizio e realizzate in un tempo in cui lo stesso era necessario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha ingiunto la riduzione in pristino dei luoghi, a seguito dell’annullamento in autotutela della SCIA edilizia presentata per il completamento di lavori consistenti nella realizzazione di una piccola area destinata a parcheggio privato coperto da loggiato, a servizio di un’attività di noleggio, e di una cisterna interrata ad uso irriguo.
Il ricorso avverso il provvedimento di annullamento della SCIA era stato rigettato con precedente sentenza del TAR, avverso la quale pende appello davanti al C.G.A.R.S.. Il ricorrente ha dedotto la legittimità del manufatto, sulla base di un certificato di destinazione urbanistica dal quale risultava una fascia di rispetto cimiteriale di 50 metri, e ha contestato il difetto di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 9/2017 del Consiglio di Stato, secondo cui è legittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie giammai assistite da alcun titolo edilizio e realizzate in un tempo in cui lo stesso era necessario. Il principio è applicato al caso in cui il titolo originariamente posto a base dell’intervento sia stato rimosso in via di autotutela.
Una volta annullata la SCIA, e confermata in primo grado la legittimità di tale annullamento, il provvedimento ripristinatorio assume carattere vincolato. Ne deriva l’infondatezza del motivo che lamentava l’omessa comparazione degli interessi e il deficit di motivazione sull’interesse pubblico: l’amministrazione non è tenuta a motivare sul punto né a comparare l’interesse pubblico con quelli privati coinvolti e sacrificati. Il Collegio esclude altresì che l’amministrazione dovesse argomentare sulla sanabilità dell’intervento edilizio.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, la sua omissione non è censurabile. La natura vincolata dell’atto e l’assenza di dubbi sull’illegittimità dell’opera escludono l’utilità dell’apporto partecipativo del privato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1298 del 2024 e, per la sanabilità dell’intervento, Cons. Stato, sez. VI, n. 6765 del 2023.
Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla è disposto sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente. La sentenza ordina l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.