Rinuncia al ricorso accettata estingue il giudizio e compensa le spese (TAR Lombardia n. 285 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori delle parti costituite, con adesione delle controparti e declaratoria di compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione con sentenza e regola le spese secondo l’accordo delle parti. La compensazione così convenuta è recepita nel dispositivo, che ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa. L’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. costituisce il fondamento della pronuncia dichiarativa di estinzione per rinuncia al ricorso.

Il Fatto

Un’associazione ricorrente ha impugnato una serie di atti del Comune di San Paolo e della Regione Lombardia, relativi all’approvazione di un progetto di rimboschimento e naturalizzazione di terreni comunali e al connesso finanziamento regionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune nell’estate 2023.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato un atto con cui si è rappresentata la rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dai difensori delle controparti con declaratoria di compensazione delle spese. La questione arriva davanti al Tribunale esclusivamente per la definizione del processo a seguito di tale atto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva l’atto depositato con cui è stata rappresentata la rinuncia al ricorso e la sottoscrizione per adesione da parte dei difensori delle parti costituite, con contestuale declaratoria di compensazione delle spese di lite.

Su questa base il Collegio applica l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che disciplina gli effetti della rinuncia accettata, e richiama gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm. La rinuncia intervenuta e accettata costituisce quindi il presupposto per la pronuncia dichiarativa di estinzione del giudizio.

Il Tribunale dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti costituite, in linea con l’accordo espresso dai difensori nel medesimo atto.

Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della pronuncia del giudice amministrativo. La decisione non affronta nel merito i motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, che restano assorbiti dalla intervenuta definizione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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