Accesso difensivo: pieno accesso agli atti, difensivo: la distinzione tra documenti ostesi e carenza di presupposto (TAR Marche n. 805 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso agli atti, l’ostensione dei documenti richiesti, avvenuta in corso di causa da parte dell’amministrazione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’accesso difensivo, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, presuppone che il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; tale interesse non sussiste quando la conoscenza dell’atto non può produrre alcuna utilità, nemmeno potenziale, per la difesa di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante. La carenza di tale presupposto va dichiarata anche quando l’istanza sia finalizzata a sindacare la destinazione di somme versate al Comune in esecuzione di un accordo urbanistico, allorché l’eventuale distrazione di fondi non possa comunque far sorgere un diritto alla restituzione, già escluso con sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Una società, dopo la sentenza di rigetto del ricorso volto a ottenere la restituzione di circa un milione di euro versati al Comune per il finanziamento di un plesso scolastico, presentava istanza di accesso per conoscere la delibera di costruzione dell’opera, la documentazione sulla copertura finanziaria e gli atti relativi alla destinazione della somma versata nel 2008. L’amministrazione negava l’accesso per mancanza di motivazione dell’istanza.
Nel giudizio avverso il diniego, il Comune depositava la documentazione relativa alla costruzione della scuola e alla copertura finanziaria, mentre opponeva il difetto di interesse per la parte concernente l’uso delle somme versate, questione già definita negativamente con sentenza di questo TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto le due domande di accesso. Per la documentazione relativa alla delibera di costruzione del plesso e alla copertura finanziaria dell’opera, l’avvenuto deposito in giudizio ha integrato l’ostensione, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per la documentazione sulla destinazione della somma versata nel 2008, il TAR ha invece rilevato la carenza del presupposto di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’accesso difensivo postula un collegamento tra i documenti e la tutela di una situazione giuridicamente rilevante; nel caso di specie tale collegamento mancava, essendo stata già definitivamente accertata l’insussistenza del diritto alla restituzione, con la precisazione che la somma era stata legittimamente impegnata per la costruzione dell’opera.
Il Collegio ha inoltre escluso che un’ipotetica distrazione dei fondi per altre finalità potesse generare utilità per la ricorrente: la somma era stata versata a fronte di una variante urbanistica che aveva modificato la destinazione di aree di sua proprietà, e nessun diverso uso delle risorse avrebbe potuto fondare un diritto alla restituzione. La domanda, pertanto, è stata respinta per difetto dell’interesse all’accesso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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