Ottemperanza e penalità di mora esclusa per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 4540 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza del giudicato e assegna all’Amministrazione il termine per l’esecuzione, ma l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere le penalità di mora quando la loro applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. L’esiguità del debito costituisce ragione ostativa, perché rende la penalità eccessivamente afflittiva rispetto alla pretesa. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per tre anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi chiesto al TAR di ordinare il pagamento, di condannare l’ente alle penalità di mora, di nominare un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione al difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

Il Collegio chiarisce però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento; la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il TAR rileva che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Le astreintes non sono invece dovute: l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. le esclude quando l’applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, e nel caso concreto l’esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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