Accesso agli atti funzionale alla difesa penale non è esplorativo (TAR Calabria n. 883 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 tutela chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante. La pendenza di procedimenti penali che investono gli stessi fatti oggetto della documentazione richiesta integra la strumentalità difensiva richiesta dalla norma. La valutazione del nesso tra finalità dichiarata e atti richiesti va compiuta in astratto: né l’amministrazione né il giudice possono sindacare la fondatezza o l’esito della strategia difensiva dell’istante. La possibile già avvenuta disponibilità dei documenti in capo al richiedente non preclude l’accesso, mancando una norma che lo vieti. L’accessibilità degli atti costituisce la regola, e l’esclusione opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Fatto

Una concessionaria e il titolare di un’impresa balneare, legati da un contratto di affitto di ramo d’azienda relativo alla gestione di una concessione demaniale marittima, sono stati coinvolti in due procedimenti penali per occupazione arbitraria di demanio, lavori in assenza di titolo edilizio e violazione di sigilli. Per difendersi, hanno chiesto al Comune l’accesso a concessione, SCIA, autorizzazione SUAP e atti collegati, oltre a chiarimenti documentali su sopralluoghi, collaudi e provvedimenti sanzionatori.

Il Comune ha respinto l’istanza, ritenendola esplorativa e priva del nesso di strumentalità con la difesa. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, che riconosce l’accesso a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, e dal comma 7, che ammette l’ostensione anche nelle ipotesi di esclusione quando la conoscenza serve alla tutela degli interessi giuridici dell’istante. La disposizione configura l’accesso come principio generale dell’ordinamento.

Su questa base il Tribunale ritiene dimostrato l’interesse: le contestazioni penali riguardano fatti commessi nell’area in concessione o connessi al suo utilizzo, e la documentazione richiesta attiene proprio a quelle vicende. Il diniego comunale, che negava la puntuale dimostrazione dell’interesse, non è condivisibile: l’istante ha rappresentato l’esigenza di difendersi nei processi, eventualmente provando la propria estraneità ai fatti.

Il Collegio afferma che l’amministrazione non può subordinare l’accesso a una valutazione prognostica sulla bontà della strategia difensiva. Secondo il consolidato orientamento richiamato, il legame tra finalità e documenti si apprezza in astratto, senza scrutinare la fondatezza della tesi che il soggetto intende sostenere, bastando che la documentazione costituisca mezzo utile per la difesa (cfr. TAR Campania – Salerno, sez. III, n. 300 del 2023).

Cadono anche le difese fondate sulla presunta già avvenuta disponibilità degli atti: la possibile detenzione, con eventuale smarrimento, non impedisce l’accesso, mancando una norma contraria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1545 del 2015). L’accesso, del resto, può servire a verificare completezza e genuinità dei documenti ed è espressione del principio di trasparenza ex art. 97 della Costituzione.

Quanto ai punti sulle verifiche e sui sopralluoghi, la richiesta non mira a mere informazioni, ma all’acquisizione di documenti dei cui esistenza i ricorrenti non sono certi. Il ricorso è quindi accolto, con ordine al Comune di rendere accessibile la documentazione entro trenta giorni, con spese poste a carico dell’ente e compensate verso il controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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