Accesso agli atti differito al provvedimento conclusivo e decorrenza del termine (TAR Lombardia n. 3747 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso che rinvia l’ostensione dei documenti al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento non integra un rifiuto definitivo e non fa decorrere il termine di impugnazione. In presenza di un richiamo a limitazioni temporali previste dagli artt. 1048, comma 1, lett. l) e 1050, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 90/2010, l’amministrazione che colleghi l’ostensione alla conclusione del procedimento assume un vincolo di carattere temporale, non un diniego sostanziale. Il termine di trenta giorni per il ricorso avverso il diniego di accesso ex art. 116 c.p.a. decorre pertanto solo dal provvedimento che, adottato il decreto conclusivo, confermi il rifiuto. Avveratasi la condizione alla quale era subordinata l’ostensione, il giudice accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un Nucleo Carabinieri Forestale, ha chiesto alla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento di ritiro delle armi disposto a proprio carico e di ogni atto connesso o consequenziale. Con nota del 28.03.2024 l’amministrazione ha riscontrato la richiesta richiamando l’art. 1048, comma 1, lett. l) e l’art. 1050, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 90/2010 e precisando che la documentazione interna si sottraeva all’accesso fino all’adozione del provvedimento.
Adottato il decreto prefettizio di ritiro in data 20.08.2024, il difensore ha sollecitato l’evasione della richiesta. Con provvedimento del 24.09.2024 l’amministrazione ha riscontrato negativamente, sul presupposto che la procedura di accesso si era conclusa con il diniego del 28.03.2024. Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento e l’ordine di ostensione.
La Motivazione della Corte
La difesa erariale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il diniego definitivo fosse contenuto nella nota del 28.03.2024 e che da essa decorresse il termine di trenta giorni. Il Tribunale disattende l’eccezione muovendo dal tenore letterale dell’atto.
Dalla nota del 28.03.2024 emerge che l’amministrazione non ha negato definitivamente la richiesta ostensiva, ma ne ha differito l’accoglimento al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. La conclusione è confortata dalle modalità del richiamo alle due disposizioni: l’art. 1048 prevede una limitazione per un periodo massimo di cinquanta anni, l’art. 1050 una limitazione fino all’adozione del provvedimento. Nella missiva il richiamo è indistinto e in entrambi i casi si precisa che i documenti non avrebbero potuto essere ostesi fino all’adozione del provvedimento.
Adottato il provvedimento definitivo di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi in data 20.08.2024, il ricorrente ha correttamente richiesto la trasmissione della documentazione solo temporaneamente negata. Da ciò il Tribunale deduce che è soltanto dal diniego del 24.09.2024 che ha iniziato a decorrere il termine per il ricorso ex art. 116 c.p.a., nella specie rispettato.
Gli stessi rilievi fondano l’accoglimento nel merito. Poiché l’amministrazione si era limitata a differire l’ostensione fino all’adozione del provvedimento conclusivo, e questo è stato adottato, deve considerarsi avverata la condizione cui era subordinata l’esibizione documentale. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’amministrazione di ostendere la documentazione richiesta con l’istanza del 24.03.2024, come precisata nel ricorso, entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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