Servizi abitativi transitori: ospitalità e rete familiare escludono l’emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 3749 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso ai servizi abitativi transitori di cui all’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016, la condizione di grave emergenza abitativa non si identifica con la mera assenza di un alloggio. Il nucleo che goda di ospitalità presso terzi senza termine finale e disponga di una rete familiare tenuta agli obblighi di assistenza materiale ex art. 143 c.c. non versa in una situazione equiparabile a quella di chi è privo di qualsivoglia alloggio. L’amministrazione può pertanto valutare il complesso delle risorse personali e familiari del richiedente, senza che ciò integri eccesso di potere. La valutazione dei rapporti con il coniuge non è arbitraria, ma coerente con lo status legale del vincolo matrimoniale.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 03.01.2023 domanda di accesso ai servizi abitativi transitori del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 e della D.G.R. n. 2063/2019, qualificandosi come appartenente ai nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del 06.11.2023; il successivo ricorso amministrativo è stato respinto con atto del 15.04.2024.
Il Comune ha ritenuto che la richiedente non versasse in grave emergenza abitativa: la situazione era rappresentata mediante mere dichiarazioni prive di conforto documentale, ella riceveva ospitalità presso una conoscente e disponeva di una rete familiare in grado di prestarle assistenza. Avverso il provvedimento del 15.02.2024, notificato il 20.02.2024, ha proposto ricorso al TAR, deducendo violazione della normativa regionale, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 470/2024 per difetto del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. I servizi abitativi transitori sono destinati a due categorie di soggetti: i nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio e i nuclei in situazioni di grave emergenza abitativa. L’art. 1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 2063/2019 include tra i destinatari i nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa. Ne deriva che gli alloggi S.A.T. spettano sia a chi si trovi nelle situazioni emergenziali tipizzate, sia a chi presenti un’emergenza non connotata dalla precedente disponibilità di un alloggio non più accessibile, secondo il richiamo a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2618 del 2022.
Su questa base il TAR esamina la posizione della ricorrente e la esclude dal beneficio. È pacifico che ella percepisca una retribuzione mensile di Euro 750,00. Alloggia presso l’abitazione di una conoscente, che ha dichiarato di offrirle ospitalità senza termine finale. È inoltre documentalmente provato che ella sia tuttora coniugata.
Il vincolo matrimoniale assume rilievo decisivo. Da esso discendono i doveri di assistenza materiale previsti dall’art. 143 c.c., consistenti nell’obbligo di conferire le risorse economiche indispensabili al soddisfacimento delle necessità quotidiane, la cui violazione è fonte di responsabilità penale ai sensi dell’art. 570 c.p. Il Collegio non condivide quindi la tesi della ricorrente, secondo cui il Comune non potrebbe valutare i rapporti familiari né ritenere i parenti tenuti a fornire un’abitazione: simile valutazione non è arbitraria, perché rileva lo status legale e non il mero rapporto di fatto con il coniuge. Il richiamo a TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1468 del 2022 conferma che la situazione economica del richiedente va computata tenendo conto degli oneri alimentari del coniugato.
Ne consegue che la condizione abitativa provvisoria della ricorrente non equivale all’emergenza di chi è privo di qualsivoglia alloggio. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerata la non manifesta infondatezza del ricorso, e demanda a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 143 c.c. – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare