Il diniego di condono cade se la verificazione prova l’edificato ante 1976 (TAR Sicilia n. 3374 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riesame di una domanda di condono edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione fondi il proprio assunto — l’inesistenza del fabbricato in epoca anteriore al 31 dicembre 1976 — su un rilievo aerofotogrammetrico che, all’esito della verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a., risulti smentito. Le conclusioni del verificatore, se coerenti e puntualmente argomentate, prevalgono sull’accertamento tecnico dell’ufficio comunale e confermano la corrispondenza con la perizia di parte. L’annullamento del diniego di riesame, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda, comporta la caducazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale adottato in via derivata. La domanda risarcitoria, in difetto di allegazione e prova del danno, va rigettata.

Il Fatto

Una proprietaria impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Lipari aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive site nell’isola di Filicudi, consistenti in un fabbricato destinato a ristorante. Il provvedimento presupponeva un’ordinanza di demolizione, a sua volta fondata sul rigetto di una istanza di condono relativa all’amplificazione del manufatto, ricadente in zona di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.

Il comproprietario proponeva autonomo ricorso avverso il diniego di riesame della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 47/1985, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria. Il Comune non si costituiva in giudizio. Riuniti i giudizi, il Tribunale disponeva una verificazione per accertare se l’immobile fosse stato realizzato prima o dopo il 31 dicembre 1976.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso avverso il diniego di riesame. Le conclusioni del verificatore — basate sulle riprese aerofotogrammetriche SCAME 1973-1974 e IGM 1974 — hanno smentito l’assunto comunale secondo cui nessun fabbricato sarebbe esistito sull’area prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 78/76. L’aerofotogrammetria a disposizione del Comune, dalla quale non si sarebbe rilevata la sagoma, corrisponde in realtà a uno stralcio della cartografia tecnica comunale in scala 1:2.000.

Il verificatore ha accertato la presenza, in data antecedente al 31 dicembre 1976, di una struttura assimilabile a fabbricato, di superficie complessiva di circa sessanta metri quadri e altezza di circa tre metri, con volume di circa duecento metri cubi. Ha inoltre escluso, per difetto di giustificazioni oggettive, l’ipotesi dell’Ufficio Tecnico comunale secondo cui si sarebbe trattato di un rilevato di terreno.

Da qui il riconoscimento del difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, il cui assunto non trova supporto nei rilievi aerofotogrammetrici, nemmeno in quelli sui quali il Comune ha fondato il proprio diniego, più volte reiterato. La censura è accolta con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti.

L’annullamento del diniego di riesame, con il consequenziale obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda di condono, comporta la caducazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, impugnato con l’altro ricorso, in quanto atto derivato. Resta ferma la possibilità di ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

La domanda risarcitoria è invece rigettata per difetto di allegazione e prova. Le spese di lite sono dichiarate non ripetibili, con rimborso del contributo unificato e spese della verificazione a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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