Accesso agli atti e interesse concreto nel diniego di protezione speciale (TAR Puglia n. 304 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 presuppone un interesse diretto, concreto e attuale alla visione e all’estrazione di copia degli atti, che non può dirsi sussistente quando il documento richiesto sia già nella disponibilità dell’istante o del suo difensore. Ove l’amministrazione dichiari espressamente di non detenere un determinato atto, assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione, l’accesso non è esercitabile, non potendosi ordinare un’ostensione priva di oggetto. La pretesa ostensiva recede inoltre di fronte alle esigenze di pubblica sicurezza e ordine pubblico connesse ad attività di polizia, quando l’interesse all’esibizione non sia adeguatamente dimostrato. Il ricorso che non superi tali vagli è infondato e va respinto.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento della Questura di Foggia che nega il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presenta in data 3 maggio 2023 istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990. Chiede in particolare il provvedimento del 24 febbraio 2023 con cui la Commissione Territoriale ha espresso valutazione negativa, i rilievi fotodattiloscopici e il documento denominato “foglio notizie”. Assume un interesse personale e concreto, strumentale all’esercizio dell’azione giurisdizionale avverso il diniego.

Non ottenuta risposta, propone ricorso innanzi al TAR Puglia per la declaratoria di illegittimità del diniego o del silenzio e per l’accertamento del diritto di accesso. Si costituiscono il Ministero dell’Interno e la Questura, depositando relazione di chiarimenti. La causa è decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e lo respinge, muovendo dalla relazione dell’amministrazione del 26 luglio 2023. Quanto al parere della Commissione Territoriale del 24 febbraio 2023, la difesa erariale documenta che esso era già stato trasmesso all’Avvocatura e acquisito al fascicolo telematico del giudizio civile, con la conseguenza che il documento era nella disponibilità del ricorrente, difeso dal medesimo procuratore in entrambi i giudizi.

Tale circostanza, non adeguatamente confutata, comporta l’inammissibilità del ricorso in parte qua: difetta, sul punto, l’interesse all’ostensione. Il giudice amministrativo conferma così la necessità di verificare in concreto l’utilità della pretesa, non potendosi ravvisare un interesse diretto, concreto e attuale quando il risultato è già conseguito.

Quanto al “foglio notizie”, il Collegio rileva che l’atto è “inesistente”, non essendo imposta dalla normativa la sua formazione per il tipo di procedimento avviato su istanza dello straniero, che richiede solo l’identificazione mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell’art. 5, comma 2-bis d.lgs. n. 286/1998. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. V, n. 7787 del 2023, e in precedenza Cons. Stato, sez. IV, n. 2142 del 2020, il giudice ribadisce che, a fronte di una dichiarazione espressa di inesistenza del documento, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi una statuizione inutiliter data per mancanza dell’oggetto.

Sui rilievi dattiloscopici, il Collegio oppone le controdedotte esigenze di pubblica sicurezza e ordine pubblico connesse ad attività di polizia, rispetto alle quali il ricorrente non ha adeguatamente evidenziato l’interesse all’esibizione. Il ricorso presenta inoltre elementi contraddittori sullo stesso dedotto interesse, riferendosi a documenti inerenti un’istruttoria diversa. Il giudice compensa le spese e respinge l’istanza di patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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