Accesso agli atti e sindacato sulla discrezionalità tecnica nelle agevolazioni alle start-up (TAR Liguria n. 588 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica è pieno ed effettivo, pur nel limite della non sostituibilità dell’apprezzamento dell’amministrazione. È pertanto sindacabile l’attendibilità della valutazione tecnica, ripercorrendo l’iter logico seguito dalla pubblica amministrazione per verificarne ragionevolezza e coerenza con la regola tecnica applicata. Il diniego che, nel procedimento a istanza di parte, dia atto delle osservazioni procedimentali senza confutarle né illustrare le ragioni della loro inadeguatezza è illegittimo per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. Nell’accesso difensivo ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. l’interesse ostensivo è soggetto a un aggravamento probatorio e non può essere dedotto in forma generica.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore del mototurismo e cicloturismo, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per le start-up innovative previste dal D.M. 24.9.2014, per un investimento di € 445.200,00, di cui € 356.160,00 richiesti come finanziamento agevolato. Dopo l’ammissione alla selezione e un colloquio, Invitalia ha assegnato i punteggi al piano d’impresa rilevando criticità ostative al raggiungimento del minimo per più parametri di valutazione.
Comunicati i motivi ostativi e presentate le osservazioni procedimentali, l’Agenzia ha confermato il giudizio negativo per i criteri non superati, negando l’ammissione al beneficio. La società ha quindi impugnato il diniego unitamente al rifiuto opposto a una successiva istanza di accesso alla documentazione relativa ai tre soggetti ammessi all’agevolazione, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Le censure non mirano a una valutazione sostitutiva dell’ammissibilità dell’offerta né contestano l’attribuzione dei singoli punteggi, ma deducono vizi di difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e difetto di motivazione. Il sindacato sull’attendibilità della valutazione tecnica è ammesso, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 6826 del 2023.
Nel merito il ricorso è fondato. Per il criterio B1 l’Agenzia ha ribadito il giudizio negativo in modo apodittico, senza confrontarsi con l’affermazione della ricorrente circa l’assenza di applicazioni assimilabili sul mercato e con gli indici di innovatività indicati. Il criterio B2 è stato valutato negativamente omettendo il riscontro dei fattori di difendibilità prospettati — registrazione europea del marchio, brevettabilità dell’algoritmo, tecnologia anti-copia, sviluppo in versione beta — e senza chiarire quali ulteriori elementi sarebbero richiesti.
Quanto al criterio C1, l’Agenzia ha dichiarato di considerare i chiarimenti sull’analisi di mercato, ma in concreto li ha ignorati. Il Collegio ritiene irrazionale il rifiuto di valorizzare il riferimento alla parabola di sviluppo dell’unico operatore presente nel settore, data la natura prognostica delle previsioni, e rileva il contrasto con il punteggio massimo attribuito ai connessi criteri C2 e C3, basati sulla medesima analisi di mercato.
Per il criterio C5 il diniego dà atto delle precisazioni sulla presenza e sulle caratteristiche dei concorrenti, ma le liquida come non aggiuntive, incorrendo in irrazionalità per contrasto tra premessa e conclusione. Analogo vizio affligge il criterio D4, dove i nove canali di vendita e la strategia di go to market illustrati sono stati valutati senza adeguata istruttoria né motivazione. Assorbito il terzo motivo, gli atti sono annullati con obbligo di riesercizio del potere entro 150 giorni.
La domanda ostensoria è invece infondata. La procedura è a sportello e priva di carattere comparativo: non si comprende l’utilità della documentazione su domande valutate autonomamente e non incidenti sul plafond disponibile. L’accesso difensivo esige la puntuale dimostrazione del concreto interesse, che il Collegio non ravvisa, richiamando Ad. Plen. n. 19/2020, n. 4/2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 3392 del 2022. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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