Frazionamento da ampliamento volumetrico e potere interdittivo sulla DUA (TAR Sardegna n. 602 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di controllo ordinario sulla D.U.A. decorre solo quando sussistono integralmente i presupposti di efficacia della dichiarazione, ossia la completezza e la veridicità delle autocertificazioni e dei requisiti dichiarati. In presenza di dichiarazioni inesatte o incomplete l’amministrazione conserva il potere di inibire l’attività dichiarata, senza necessità di ricorrere all’autotutela. L’art. 29-bis della l.r. n. 8/2015 consente il frazionamento dell’unità immobiliare risultante da incremento volumetrico ex l.r. n. 4/2009 solo se la più piccola delle unità derivate ha superficie lorda superiore a 50 mq; il limite va verificato su ciascun ampliamento separatamente, non su un accorpamento di fatto. L’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola ragione posta a base del provvedimento lo sorregge autonomamente e rende inammissibili, per carenza di interesse, le censure sulle restanti.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Cagliari, hanno presentato il 7.2.2021 tramite il SUAPE una D.U.A. per accorpare i due ampliamenti volumetrici realizzati sul lastrico solare ex l.r. n. 4/2009 e frazionare l’unità abitativa derivatane dal resto dell’edificio. Il Servizio Edilizia Privata del Comune, dopo il preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e le osservazioni degli istanti, ha adottato l’atto interdittivo comunicato il 9.6.2021, chiedendo al SUAPE l’annullamento della DUA e inibendo l’esecuzione dell’intervento.
Gli interessati hanno impugnato l’atto nella parte in cui opera come interdittiva, deducendo la tardività del provvedimento rispetto al termine di 60 giorni e l’illegittimità per falsità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, con particolare riguardo all’asserita non frazionabilità dell’ampliamento di pertinenza del primo piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento secondo cui il termine di cui all’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 presuppone l’integrale sussistenza dei presupposti di efficacia della dichiarazione. Poiché la documentazione allegata era incompleta — mancavano la planimetria delle superfici a parcheggio e la documentazione fotografica prescritta dall’art. 29 del regolamento edilizio — l’amministrazione poteva intervenire anche oltre il termine, senza necessità di autotutela.
Nessuna contraddittorietà è ravvisata nella condotta del Comune, che ha adottato l’interdittiva e contestualmente trasmesso l’atto al SUAPE per i provvedimenti di competenza dell’ufficio. La circostanza, secondo il Tribunale, conferma la coerenza dell’azione amministrativa.
Il secondo motivo è respinto sul rilievo dirimente della non frazionabilità dell’ampliamento di pertinenza del primo piano. L’art. 29-bis della l.r. n. 8/2015 — richiamato nella versione modificata dalla l.r. n. 11/2017 — impone che la più piccola delle unità derivate superi i 50 mq. L’ampliamento in questione misura 38,27 mq lordi: inferiore alla soglia. Il Collegio sottolinea che, prima ancora che giuridico, è logicamente errato considerare i due ampliamenti come già accorpati, provenendo da distinte domande di incremento volumetrico riferite a distinte unità immobiliari.
Il frazionamento prodromico all’accorpamento resta dunque precluso, con la conseguenza che l’operazione non è ammissibile. Il carattere dirimente di tale ostacolo consente di soprassedere sugli altri rilievi, secondo l’orientamento per cui l’inattaccabilità di una sola ragione sorregge autonomamente il provvedimento e rende inammissibili, per carenza di interesse, le censure residue.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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