Annullamento dell’ordine di spostamento animali per difetto di motivazione e istruttoria (TAR Lombardia n. 232 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che ordina lo spostamento degli animali detenuti in una stalla per il mancato rispetto della distanza minima dall’abitazione di terzi è illegittimo per difetto di motivazione quando ometta di indicare la specifica norma che prescrive la distanza imposta, non essendo sufficiente il generico richiamo al PGT in zona residenziale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, per consentire al destinatario la piena comprensione delle ragioni dell’ordine e l’esercizio del diritto di difesa. È parimenti illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria il provvedimento che, pur riconoscendo la presenza di una vecchia stalla in una vecchia corte, non verifichi la preesistenza dell’allevamento rispetto all’abitazione dei terzi ai fini dell’eventuale applicazione del principio della prevenzione.

Il Fatto

A seguito di un esposto, il Comune ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile della ricorrente. Con provvedimento del 31.12.2021, l’Amministrazione ha rilevato il mancato rispetto della distanza minima tra la stalla della ricorrente e l’abitazione della controinteressata, prevista dal PGT, e ha ordinato lo spostamento degli animali, dando atto della possibilità di presentare istanza di deroga al Sindaco.

La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione del principio della prevenzione temporale. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria. L’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 impone che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Nel caso concreto, salvo il generico richiamo al PGT in zona residenziale, il provvedimento non specifica il riferimento normativo che prescrive la distanza minima imposta tra la stalla e l’abitazione della controinteressata. Tale omissione non consente alla ricorrente la piena comprensione delle ragioni dell’ordine e, di conseguenza, la piena esplicazione del diritto di difesa.

Il provvedimento è illegittimo anche per eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’Amministrazione, pur avendo evidenziato la presenza di una vecchia stalla in una vecchia corte, non ha verificato la preesistenza dell’allevamento rispetto all’abitazione della controinteressata ai fini dell’eventuale applicazione del principio della prevenzione.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente censurava l’illegittimità dell’atto anche nell’ipotesi di applicazione, non richiamata, della disciplina regionale in materia di distanze degli allevamenti. Il provvedimento è annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi con un nuovo atto adeguatamente motivato ed emesso all’esito di una completa istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, mentre sono compensate nei confronti della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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