Strade vicinali e consorzio obbligatorio: rileva l’uso pubblico effettivo (Cons. Stato n. 5463 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una strada vicinale come pubblica richiede la compresenza di elementi di fatto accertati: l’effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività qualificata dall’appartenenza a un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale e l’esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico. L’iscrizione della strada nell’elenco comunale delle vicinali non costituisce di per sé titolo idoneo a fondare il diritto di uso pubblico. In assenza di tali presupposti il Comune non è obbligato a costituire il consorzio obbligatorio previsto dall’art. 1 del d.l. luogotenenziale n. 1446/1918, convertito nella legge n. 473/1925, ben potendo limitarsi a dare disponibilità per un consorzio facoltativo. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica della logicità e della sufficienza dell’istruttoria.

Il Fatto

L’appellante, usufruttuario di un immobile nel territorio comunale e frontista di tre tratti di strada vicinale, ha chiesto al Comune di provvedere alla sistemazione della viabilità e di attivarsi per la costituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il TAR Toscana ha ordinato al Comune di dare riscontro all’istanza.

Con provvedimento del 2 agosto 2023 il Comune ha quindi escluso l’obbligatorietà della costituzione del consorzio, ritenendo che le tre strade non avessero i caratteri dell’uso pubblico e invitando l’istante a coinvolgere i frontisti per un consorzio facoltativo. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 801 dell’1 luglio 2024, ha respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, motivazione apparente, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, riproponendo i motivi assorbiti in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide integralmente le conclusioni del giudice di primo grado. Dalla documentazione emerge un quadro oggettivo coerente: assenza di edifici o strutture di interesse generale, mancanza di opere pubbliche quali reti fognarie e illuminazione, nessun diritto di proprietà o di servitù in capo all’ente sulle strade e, soprattutto, assenza di un passaggio da parte di una collettività indeterminata. La viabilità è limitata a chi accede alle rispettive proprietà.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza, e in particolare Cons. Stato, V, n. 8026 del 2023, secondo cui la strada vicinale è pubblica solo quando coesistano l’effettivo esercizio del passaggio iure servitutis publicae, l’idoneità del bene a soddisfare esigenze generali di collegamento con la pubblica via e un titolo valido a fondamento del diritto. Applicando tali principi, il Comune ha legittimamente escluso i presupposti per il consorzio obbligatorio.

Non è dirimente che la strada dei Lucacchioni fosse stata qualificata come “ad uso pubblico” con delibera consiliare del 2004 e, prima, del 1989. La Corte rileva che il tracciato ha subito modifiche da parte dei frontisti, che hanno privatizzato un consistente tratto di accesso, riducendo la strada a mero collegamento fra la provinciale e la restante viabilità vicinale. L’iscrizione nell’elenco comunale non fonda il diritto di uso pubblico.

Nemmeno i motivi riproposti in appello modificano l’esito. La motivazione del provvedimento comunale risulta adeguata e istruttoriamente sostenuta, senza contraddittorietà né travisamento. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado anche quanto ai motivi assorbiti, e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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