Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta e condanna il Ministero (TAR Lombardia n. 4025 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza. In caso di persistente inottemperanza, il tribunale nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico, che provvede in via sostitutiva entro il termine assegnato. La nomina del commissario non richiede la previa costituzione in mora dell’amministrazione. Il mancato adempimento dell’amministrazione legittima la condanna al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in misura ridotta per le controversie seriali.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio per il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il giudice del lavoro, con sentenza n. 284/2025, aveva dichiarato il diritto del ricorrente all’ottenimento del beneficio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 22.07.2025, passava in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della cancelleria.
Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha verificato la rituale notificazione della sentenza del giudice del lavoro e il suo passaggio in giudicato, nonché l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione ha pertanto integrato gli estremi per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Conseguentemente, il TAR ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario, operando come organo ausiliario del giudice, potrà ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione. Nessun compenso è stato liquidato per l’attività commissariale, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta (euro 800,00) in ragione della natura seriale della controversia, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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