Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 3787 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle altre parti costituite, determina l’improcedibilità del ricorso per ragioni di rito. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia impedisce l’esame nel merito delle domande di annullamento e di condanna. L’esito meramente processuale della lite integra giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’accertamento della sussistenza dell’interesse alla decisione quale condizione dell’azione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria e gestrice di due discariche per rifiuti solidi urbani site nel territorio di un comune limitrofo, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Misterbianco le ha richiesto oltre cinque milioni di euro a titolo di royalties, unitamente agli atti presupposti del procedimento di quantificazione. Ha chiesto, in via gradata, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo, la condanna del Comune di Motta Sant’Anastasia alla restituzione o alla manleva e la condanna della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale al risarcimento del danno patrimoniale.
Si sono costituiti il Comune di Misterbianco, l’Assessorato regionale, il Comune di Catania e il Comune di Motta Sant’Anastasia. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese; nessuna delle parti presenti si è opposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente integra una rinuncia implicita alla pretesa decisione nel merito. La parte ha manifestato di non avere più interesse all’esito del giudizio, così facendo venir meno la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere.
La conseguenza processuale è l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.. Il Tribunale non esamina quindi le plurime domande articulated dalla ricorrente, né quelle di annullamento né quelle di condanna, restando assorbita ogni questione di merito.
Sul piano delle spese, la Corte ritiene che l’esito in rito, non imputabile a soccombenza sostanziale di alcuna parte, giustifichi la compensazione tra le parti costituite. La decisione recepisce la richiesta della ricorrente e non incontra opposizione.
Il provvedimento si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, formula di rito che non incide sul contenuto decisorio.
Nota della Redazione
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