Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e diniego della penalità di mora (TAR Lazio n. 53 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando, nel contenzioso seriale sulla Carta del docente, la misura risulti manifestamente iniqua e la nomina del commissario valga a escludere ragionevolmente ulteriori ritardi. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni statali deve essere rispettato quale condizione dell’azione di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale Civile di Frosinone le ha riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero al relativo accredito per un importo di euro 1.500,00.

Il titolo, notificato in forma esecutiva al Ministero, è passato in giudicato senza che l’amministrazione vi abbia dato spontanea esecuzione. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato i presupposti dell’azione e li ha ritenuti sussistenti. Il titolo è ormai passato in giudicato e sono decorsi i centoventi giorni dalla notifica, con conseguente rispetto del termine dilatorio che condiziona le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

Su questa base il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione a cura di parte.

Per l’ipotesi di infruttuosa scadenza del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale, o un funzionario delegato, che si insedierà su sollecitazione della ricorrente e provvederà nel medesimo termine di sessanta giorni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura è stata ritenuta manifestamente iniqua in ragione dell’elevato numero di contenziosi che investe il Ministero in materia di Carta del docente. La già disposta nomina del commissario consente, secondo il Tribunale, di escludere ragionevolmente ulteriori ritardi nell’adempimento. Il compenso del commissario è stato liquidato in euro 1.000,00, con spese di lite poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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