Condono edilizio e vincolo sopravvenuto: onere di contestazione della data di ultimazione (C.G.A.R.S. n. 74 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il diniego fondato sulla presunta preesistenza di un vincolo ambientale, paesistico o idrogeologico rispetto alla realizzazione delle opere è viziato per carenza di motivazione se l’Amministrazione non contesta la data di ultimazione dell’immobile dichiarata dall’istante con autodichiarazione resa nella consapevolezza delle responsabilità per falsa dichiarazione. L’onere di fornire elementi probatori sull’epoca di realizzazione dell’abuso, posto a carico dell’interessato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non esime l’Amministrazione dal prendere posizione sul dato dichiarato e dall’indicare il tipo di vincolo effettivamente preclusivo della sanatoria. La mancata contestazione nel corso del procedimento e nel giudizio rende il provvedimento di rigetto non sorretto da idonea istruttoria.
Il Fatto
L’appellante ha realizzato nell’anno 2000, su terreno dei genitori, un fabbricato a un unico piano senza preventiva concessione edilizia. Nel 2004 presenta istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, corredandola con autodichiarazione di ultimazione dei lavori al novembre 2000, relazione tecnica e ricevute degli oneri concessori.
Nel 2013 l’Ufficio edilizia privata del Comune respinge l’istanza sul presupposto che le opere ricadessero all’interno di perimetrazioni di vincolo ambientale, paesistico e idrogeologico, richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d) della citata legge. Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 2004/2022 rigetta il ricorso. L’appellante impugna con ricorso al C.G.A.R.S., deducendo vizi processuali e motivi di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo gruppo di censure, relative alla mancata partecipazione all’udienza telematica e alla comunicazione dell’avviso a un solo difensore. La contestazione è contraddetta dal verbale di udienza, che fa prova sino a querela di falso. Quanto alla comunicazione a un solo difensore, il Collegio richiama Cassazione n. 34849 dell’11 agosto 2023: l’avviso inviato a uno dei due difensori è sufficiente a radicare la formale conoscenza dell’udienza. La cancellazione dal ruolo, infine, è rimessa alla discrezionalità del Presidente ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., che la consente solo d’ufficio (richiamato Cons. Stato, sez. V, decreto n. 697 del 2023).
Nel merito, il primo motivo è smentito per tabulas: il provvedimento indica espressamente il vincolo idrogeologico e l’insanabilità delle opere realizzate in immobili soggetti a vincoli di tutela ambientale e paesistica. Il diniego, sul punto, non è generico.
È invece fondato il secondo motivo. L’Amministrazione non ha contestato la veridicità dell’autodichiarazione sull’epoca di costruzione, né in sede procedimentale né nella memoria di costituzione in primo grado. Il Collegio riconosce che spetta all’interessato fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza della data di realizzazione del manufatto, ma rileva che nella specie tale data risulta da dichiarazione resa con consapevolezza delle responsabilità per falsa dichiarazione e non è stata oggetto di alcuna contestazione.
Ne deriva il vizio di carenza di motivazione quanto alla preesistenza del vincolo rispetto alle opere. La sentenza di primo grado è riformata e il diniego annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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