Revoca ERP e condanne estinte: la clausola del bando non opera (Cons. Stato n. 3214 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di edilizia residenziale pubblica che esclude dall’inserimento in graduatoria i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. non può trovare applicazione quando gli effetti penali della condanna si siano estinti per esito positivo dell’affidamento in prova. L’art. 47, comma 12, legge n. 354/1975, nella versione vigente al momento del fatto e della condanna, stabilisce che l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, comprese le pene accessorie e l’interdizione dai pubblici uffici. La modifica introdotta dall’art. 1, comma 7, legge n. 3/2019, che ha fatto salve le pene accessorie perpetue, è peggiorativa e non si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., essendo intervenuta dopo la sentenza irrevocabile. Le condanne i cui effetti penali sono estinti perdono rilevanza giuridica e non possono costituire condizione ostativa.
Il Fatto
Un soggetto ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Latina ha rigettato la sua domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il diniego si fondava su una condanna risalente al 1996 per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., della quale era però intervenuta l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova, accertata dal Tribunale di Sorveglianza nel 2004.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la clausola del bando del 2022, che richiede l’assenza di condanne definitive per i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen., e ha osservato che l’esito positivo della prova estingue la pena detentiva ma non le pene accessorie perpetue, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici. Il ricorrente ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 179 cod. pen. in relazione all’art. 47, comma 12, legge n. 354/1975 e il contrasto con la funzione rieducativa della pena.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e muove dalla individuazione della disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 47, comma 12, primo periodo, legge n. 354/1975, nella versione vigente al momento del fatto, della condanna e dell’esito positivo dell’affidamento, disponeva che l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Solo con l’art. 1, comma 7, legge n. 3/2019 il legislatore ha aggiunto l’inciso relativo alle pene accessorie perpetue.
Nel caso concreto, dunque, l’esito positivo dell’affidamento in prova ha estinto la pena detentiva e ogni altro effetto penale, comprese le pene accessorie e l’interdizione dai pubblici uffici. La clausola del bando non può pertanto operare come preclusione.
Il Collegio esclude la retroattività della modifica del 2019. Ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., la legge penale posteriore può applicarsi retroattivamente solo se più favorevole al reo e salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La novella è invece peggiorativa del trattamento penale ed è intervenuta dopo la sentenza definitiva. Il Consiglio richiama sul punto Cass. pen. n. 21106 del 2020, che ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato non estinta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta con sentenza anteriore alla modifica normativa.
Quanto alla clausola del bando del 2022, il Collegio rileva che l’appellante non aveva alcun onere di impugnarla, trattandosi di disposizione che necessariamente si riferisce alle condanne i cui effetti penali non si siano definitivamente estinti. Le condanne i cui effetti penali si sono estinti hanno perso rilevanza giuridica e non possono assurgere a condizione ostativa.
In conclusione, l’appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo è accolto con annullamento del provvedimento di diniego. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 179 c.p. – Condizioni per la riabilitazione
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere