Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Calabria n. 1390 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche avverso le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, onde ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. In difetto di diversa previsione del titolo, sulle somme liquidate maturano gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. È ammissibile la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., istituto di carattere sanzionatorio che si cumula agli interessi legali. L’amministrazione sopporta l’onere di provare l’integrale adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario di parte attrice in un giudizio civile, ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catanzaro. Con quella decisione la Regione Calabria era stata condannata alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate in oltre ventimila euro, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il titolo esecutivo, non impugnato e divenuto definitivo, è stato notificato all’amministrazione. Poiché il pagamento non seguiva, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate, degli interessi maturati e maturandi e l’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Regione non si è costituita. Alla camera di consiglio il difensore ha dichiarato che nelle more era stata corrisposta la sola sorte capitale, insistendo per il residuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al provvedimento. A fronte della dichiarazione del difensore, secondo cui è stata corrisposta la sola sorte capitale, sussistono i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto agli interessi, poiché nulla ha previsto il titolo, il TAR ritiene dovuti gli interessi corrispettivi computati al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo. Il Collegio richiama sul punto TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, n. 288 del 2023 e TAR Toscana, sez. I, n. 728 del 2017, secondo cui solo dal passaggio in giudicato si perfeziona l’accertamento giudiziale e sorgono i conseguenti obblighi.

Passando alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già pagato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, e pone le spese del giudizio a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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