Accesso agli atti di gara: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 2434 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che lo governa dall’instaurazione fino alla conclusione (artt. 34, comma 1, 40 e 84 cod. proc. amm.). La parte è pertanto libera di disporre dell’interesse sostanziale azionato e, ove manifesti ritualmente di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica dedotta, il giudice non può che prenderne atto. Sul piano processuale la sopravvenuta carenza di interesse, comunicata dal difensore munito di mandato speciale, va dichiarata con la pronuncia di rito di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche quando la controparte contesti la manifestazione di volontà o le sue conseguenze processuali. Non ricorrono in tal caso gli estremi della cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Un operatore economico attivo nella gestione dei rifiuti urbani ha partecipato, in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla gara indetta dal Comune di Milano per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale, per una durata di sette anni e un importo complessivo di oltre un miliardo e ottocento milioni di euro.

La ricorrente ha proposto ricorso autonomo ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. avverso il parziale diniego di accesso ai documenti di gara prodotti dall’aggiudicataria, opposto dal Comune in conseguenza di una motivata istanza di oscuramento della controinteressata, chiedendo altresì l’annullamento delle note comunali di rifiuto e l’adozione delle misure idonee a garantire l’ostensione. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato memoria dando atto di aver trasmesso la documentazione richiesta, a seguito della rinuncia della controinteressata all’oscuramento, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La ricorrente ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere senza alcuna opposizione, anche in ordine alle spese, e all’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del processo amministrativo come processo retto dal principio dispositivo, che ne governa lo svolgimento dall’instaurazione fino alla conclusione, come si ricava dagli artt. 34, comma 1, 40 e 84 cod. proc. amm. Da tale premessa discende la libertà della parte di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela mediante l’azione esercitata.

Su questa base il giudice, dinanzi alla dichiarazione con cui la parte manifesta ritualmente la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata, non può che prendere atto della volontà così espressa. Il thema decidendum viene meno per una ragione sopravvenuta, che incide sull’interesse a ottenere la pronuncia e non sul merito della pretesa.

La conseguenza processuale è individuata con precisione: la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comunicata dal difensore munito a tal fine di mandato speciale, va dichiarata mediante la pronuncia di rito di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio chiarisce che tale esito si impone anche laddove la controparte contesti la manifestazione di interesse della parte oppure le conseguenze che da essa derivano sul piano processuale.

Il Tribunale esclude pertanto che nella specie ricorrano gli estremi per l’accertamento della cessazione della materia del contendere, pure sollecitato dal Comune e non contestato dalla ricorrente, e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame in materia di accesso ai documenti amministrativi. La scelta riflette la natura processuale della pronuncia e la sua autonomia rispetto alla satisfazione sostanziale della pretesa ostensiva.

Quanto alle spese, il Collegio rileva la natura processuale della pronuncia e tiene conto delle dichiarazioni delle parti, ravvisando giusti motivi per la compensazione in relazione alla domanda azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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