Accesso agli atti di gara e oscuramento dell’offerta tecnica del promotore (TAR Campania n. 5262 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata non può fondarsi sulla sola affermazione che essi attengono al know how dell’impresa. È necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale, dotata di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto, nel bilanciamento degli interessi, la trasparenza delle gare prevale sul know how dei singoli concorrenti. La dichiarazione di riservatezza resa dal partecipante ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 deve essere motivata e comprovata, non essendo sufficienti formule generiche o stereotipate. L’amministrazione è tenuta a esercitare il proprio controllo sulle singole porzioni effettivamente segrete.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Napoli per l’affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale. A base di gara era posta la proposta del promotore, dichiarata di pubblico interesse; all’esito della procedura la ricorrente risultava aggiudicataria, mentre al promotore era riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 193, comma 8, d.lgs. n. 36/2023.

Con nota del 12 giugno 2025 il Comune dava atto della pubblicazione sul portale delle offerte dei primi cinque classificati ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, ma l’offerta tecnica del promotore risultava ampiamente oscurata. La ricorrente impugnava la nota ex art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso in chiaro alla documentazione di gara e la condanna del Comune al rilascio. Nella pendenza del giudizio il promotore esercitava la prelazione, divenendo esecutore della concessione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che l’interesse e la legittimazione all’accesso della ricorrente sono pacifici; il Comune non li contesta, limitandosi a invocare un bilanciamento tra contrapposti interessi. Il thema decidendum si concentra quindi sui limiti dell’oscuramento apposto all’offerta tecnica.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, per limitare l’accesso ai documenti tecnici della controinteressata, non basta l’affermazione che essi attengono al know how: occorre un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale, con effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto, la trasparenza prevale sul know how dei concorrenti, secondo i richiami a Cons. Stato Sez. V n. 6523 del 2020, n. 4220 del 2020 e n. 8257 del 2024.

Da ciò discende che la dichiarazione di riservatezza resa dal partecipante ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ora art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, deve essere motivata e comprovata, cioè circostanziata e documentata sul caso specifico; sono ininfluenti, a fini ostativi, formule generiche o stereotipate applicabili acriticamente a situazioni indifferenziate, come precisato dal richiamo a TAR Marche n. 401 del 2024.

Applicando tali criteri, il Collegio rileva che la dichiarazione del promotore si limita ad asserire la non divulgabilità di intere porzioni dell’offerta in ragione della loro riconducibilità al know how aziendale, senza alcun ulteriore e più specifico sostegno, e che anche la rappresentazione del Comune in ordine alla valutazione del RUP è generica. Non può quindi escludersi il diritto all’accesso in chiaro, fatte salve le singole porzioni riconducibili a segreti non divulgabili, sulle quali l’amministrazione dovrà esercitare il proprio controllo in base alle motivazioni addotte.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna del Comune all’ostensione della documentazione in chiaro mediante riedizione del potere valutativo entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, compensate verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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