Accesso agli atti di gara e rito iper-accelerato solo con adempimenti contestuali (Cons. Stato n. 7778 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, costituisce disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica e si applica nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi rispande la disciplina del rito ordinario dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. Il rito speciale presuppone, inoltre, una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell’offerta tecnica in forma oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di segretazione.

Il Fatto

La Regione Campania indiceva una gara aperta per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata e custodia presso le proprie sedi, suddivisa in tre lotti. All’esito delle operazioni, il RTI aggiudicatario risultava primo in graduatoria e la società seconda classificata impugnava dinanzi al TAR Campania la proposta di aggiudicazione, nella parte relativa all’accoglimento parziale delle istanze di oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, e proponeva domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.

Il TAR, con ordinanza, dichiarava la cessata materia del contendere per gli atti esibiti dalla Regione e irricevibile per tardività il ricorso relativo all’offerta non oscurata, ritenendo applicabile il rito super-accelerato e decorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la camera di consiglio, la Terza Sezione aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la questione sull’ambito applicativo del termine di dieci giorni e sulla configurabilità di una decisione implicita di accoglimento dell’istanza di segretazione. L’Adunanza Plenaria n. 8 del 2026 ha evidenziato che il legislatore ha costruito un sistema organico imperniato sulla corrispondenza tra accelerazione processuale e rafforzamento degli obblighi informativi, caratterizzati da una pregnante finalità difensiva.

Il meccanismo derogatorio è destinato a operare solo quando sia stata integrata pienamente la fattispecie legale nei profili informativi che ne costituiscono il presupposto giustificativo. In caso di inosservanza sostanziale degli obblighi, si riespande il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. Quanto al secondo quesito, la mera pubblicazione dell’offerta in forma oscurata non integra il provvedimento implicito richiesto.

Il Collegio condivide tali principi e li applica al caso concreto. La Regione ha comunicato l’aggiudicazione e pubblicato la proposta di aggiudicazione il 24.10.2025, ma solo in data 7.11.2025 ha reso disponibile la documentazione dell’aggiudicatario, comprensiva dell’offerta tecnica parzialmente oscurata. L’adempimento agli obblighi informativi non è dunque avvenuto contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

Poiché il ricorso ex art. 116 c.p.a. è stato notificato il 21.11.2025 e l’istanza di accesso presentata il 27.10.2025, nessun termine decadenziale è decorso. Il Collegio accoglie l’appello, annulla l’ordinanza impugnata e dispone il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., compensando integralmente le spese del doppio grado in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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